Council Regulation (EC) No 215/2002 of 28 January 2002 imposing definitive anti-dumping duties on imports of ferro molybdenum originating in the People's Republic of China

Published date06 February 2002
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 35, 06 February 2002
EUR-Lex - 32002R0215 - IT 32002R0215

Regolamento (CE) n. 215/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 035 del 06/02/2002 pag. 0001 - 0008


Regolamento (CE) n. 215/2002 del Consiglio

del 28 gennaio 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferro-molibdeno originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (il "regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1612/2001(2) (il "regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferro-molibdeno ("FeMo") classificabili al codice NC 7202 70 00 originarie della Repubblica popolare cinese (la "RPC").

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo la comunicazione degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si era deciso di istituire misure provvisorie sulle importazioni di FeMo originarie della RPC, varie parti interessate hanno presentato osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata inoltre concessa un'audizione.

(3) La Commissione ha ancora chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

(4) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di FeMo dalla RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.

(5) Sono state esaminate le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6) In mancanza di nuove informazioni relative al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai punti 13-17 del regolamento provvisorio.

D. DUMPING

1. Metodo generale

(7) Alcuni produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che i tempi della decisione di campionamento fissati nell'avviso di apertura creavano una considerevole incertezza giuridica riguardo al termine di risposta ai questionari pertinenti e che la Commissione avrebbe dovuto essere più indulgente nell'applicare le scadenze prescritte.

(8) In realtà, l'avviso di apertura utilizzato nel presente procedimento indica chiaramente i termini e le scadenze applicabili alla presentazione di tutte le informazioni richieste. Inoltre, la Commissione ha fornito alle parti interessate i chiarimenti supplementari relativi alle varie fasi del procedimento ed era pronta, se necessario, a chiarire altri dubbi e a rispondere ad ulteriori quesiti. È stata concessa peraltro una flessibilità eccezionale ad alcuni produttori esportatori che avevano difficoltà nella presentazione delle informazioni richieste. Infine, il fatto che i servizi della Commissione abbiano deciso di non ricorrere al campionamento era dovuto unicamente al numero limitato di produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta. Poiché tale numero è stato considerato abbordabile, i servizi della Commissione hanno basato le loro risultanze sulle informazioni debitamente fornite da tutti i produttori esportatori che hanno collaborato. Qualsiasi asserzione relativa ad un'incertezza giuridica nella fattispecie è pertanto infondata e, in ogni caso, di nessun produttore esportatore si può dire che sia stato pregiudicato dalla decisione di non procedere ad un campionamento o addirittura dai tempi in cui è stata adottata tale decisione.

(9) La Commissione ha riesaminato il trattamento accordato ad un esportatore cinese che ha inviato il questionario sul campionamento entro il termine stabilito, ma non ha fatto domanda di status di economia di mercato o trattamento individuale. Questa società è considerata ora una parte che ha collaborato e nei calcoli relativi al dumping e al margine di dumping nazionale le sue esportazioni sono state aggiunte a quelle degli altri esportatori che hanno collaborato.

2. Revoca dello status di economia di mercato e del trattamento individuale

(10) Si ricorda che nella fase provvisoria ad un esportatore era stato riconosciuto lo status d'impresa operante in economia di mercato e a tre esportatori era stato concesso il trattamento individuale. Da allora sono state raccolte informazioni significative in base alle quali lo status di economia di mercato e il trattamento individuale non sono più giustificati nella fase definitiva del procedimento.

(11) Si è appurato che, poco dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, è stata organizzata presso la Camera di commercio dei metalli e minerali della Cina (China Chamber of Commerce and Minmetals) una riunione nella quale è stato costituito un raggruppamento di produttori cinesi di FeMo (il cosiddetto gruppo di coordinamento del molibdeno e prodotti derivati della Camera di commercio dei metalli e minerali della Cina), che rappresenta il 70 % della produzione cinese di FeMo e che ha convenuto di applicare restrizioni quantitative e relative al prezzo sulle esportazioni di FeMo nella Comunità. Questo raggruppamento riunisce 25 produttori, la maggior parte dei quali non ha collaborato all'inchiesta e non ha pertanto nemmeno tentato di dimostrare che opera secondo i principi dell'economia di mercato e non è sottoposto ad interferenze statali. Il presidente del gruppo è dipendente di un'impresa statale che è il più grande produttore cinese di FeMo e che non ha collaborato all'inchiesta antidumping. Il vicepresidente proviene dalla società cui era stato riconosciuto lo status di economia di mercato nella fase provvisoria del procedimento. Ai produttori del gruppo sono state assegnate precise quote di esportazioni, che sembrano essere state determinate in base al livello del dazio antidumping provvisorio loro imposto. Così alle società cui sono stati imposti dazi poco elevati, sono state attribuite quote sproporzionatamente alte. La società cui era stato riconosciuto lo status di economia di mercato e che era soggetta al dazio più basso (3,6 %) ha ricevuto una quota di esportazioni superiore alla sua capacità di produzione e corrispondente a più di un terzo del quantitativo totale che il gruppo intendeva esportare nella Comunità. Inoltre, uno degli obiettivi dichiarati del gruppo è di eludere i dazi antidumping.

(12) Tutte le parti interessate, comprese le società che hanno collaborato all'inchiesta e la camera di commercio pertinente sono state informate delle preoccupazioni della Commissione e hanno avuto l'opportunità di esprimersi in merito agli elementi sopra esposti. Sono state ricevute osservazioni da tutte le parti interessate ad eccezione della camera di commercio. Esse confermano l'istituzione di un'associazione di produttori di FeMo; alcuni produttori sostengono che sia illogico dedurre l'esistenza di un'interferenza statale o capovolgere le risultanze relative allo status di economia di mercato e al trattamento individuale in base alle decisioni di autoregolazione del gruppo. Alcune parti interessate hanno anche asserito che il ministero del Commercio cinese (MOFTEC) non era coinvolto nell'operazione e che le risoluzioni del gruppo non erano sottoposte alla sua approvazione.

(13) L'accordo in questione è tuttavia chiaramente incompatibile con il criterio della libera determinazione dei prezzi all'esportazione e dei quantitativi destinati all'esportazione, che dev'essere soddisfatto per poter ottenere o conservare il trattamento individuale. A parte ciò, la ripartizione delle esportazioni che è stata decisa, sotto l'egida della Camera di commercio, d'accordo con numerose imprese statali è un forte indizio di notevole influenza dello Stato e di un grave rischio di elusione del dazio. Inoltre, un tale patto costituisce un tentativo chiaro e deliberato di far transitare le esportazioni di una società attraverso un'altra società assoggettata ad un dazio antidumping inferiore nell'intento di eludere precisamente i dazi antidumping. Va notato infine che, se l'esistenza di un siffatto accordo fosse stata constatata in una fase precedente dell'inchiesta, né il trattamento individuale né il riconoscimento dello...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT