Council Regulation (EC) No 1256/96 of 20 June 1996 applying multiannual schemes of generalized tariff preferences from 1 July 1996 to 30 June 1999 in respect of certain agricultural products originating in developing countries

Published date29 June 1996
Subject MatterCCT: derogations,Development cooperation,Commercial policy,Preferential systems
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 160, 29 June 1996
EUR-Lex - 31996R1256 - IT 31996R1256

Regolamento (CE) n. 1256/96 del Consiglio del 20 giugno 1996 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1 luglio 1996-30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 29/06/1996 pag. 0001 - 0064


REGOLAMENTO (CE) N. 1256/96 DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1996 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1° luglio 1996 30 giugno 1999 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che, in base all'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD), la Comunità ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti agricoli dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di dieci anni di applicazione del sistema di preferenze è scaduto il 31 dicembre 1980 e che un secondo periodo di dieci anni si è concluso il 31 dicembre 1990; che la Comunità ha prorogato tuttavia sino ad oggi il suo schema senza modifiche;

(2) considerando il ruolo positivo svolto in passato dal sistema nel migliorare l'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze, il quale giustifica che se ne mantenga l'applicazione per un certo periodo in via complementare rispetto ad altri mezzi di azione prioritari, in particolare la liberalizzazione multilaterale degli scambi;

(3) considerando che la Commissione ha presentato, nelle sue comunicazioni al Consiglio del 6 luglio 1990 e del 1° giugno 1994, gli orientamenti che essa raccomandava per un nuovo decennio di applicazione del suo schema di preferenze generalizzate;

(4) considerando che il Trattato sull'Unione europea ha dato nuovo impulso alla politica di sviluppo comunitaria nel quadro della politica esterna dell'Unione, fissando come obiettivo prioritario lo sviluppo economico e sociale durevole dei paesi in via di sviluppo ed il loro inserimento armonico e graduale nell'economia mondiale;

(5) considerando che, in tale prospettiva, lo schema comunitario di preferenze generalizzate deve accentuare il suo ruolo di strumento volto allo sviluppo, rivolgendosi anzitutto ai paesi che ne hanno maggiormente bisogno, vale a dire i più poveri; che peraltro lo schema deve completare gli strumenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e facilitare l'inserimento dei paesi in via di sviluppo nell'economia internazionale e nel sistema multilaterale degli scambi; che, di conseguenza, le preferenze hanno carattere transitorio e debbono essere concesse in modo commisurato alle necessità e gradualmente ritirate non appena si ritenga che tali necessità non esistano più;

(6) considerando che la nuova offerta si fonda sull'obiettivo della neutralità globale del livello di liberalizzazione rispetto allo schema attuale per quanto riguarda l'impatto del margine preferenziale sul volume potenziale del commercio preferenziale, fatti salvi i regimi speciali di incentivazione;

(7) considerando che la nuova offerta deve tener conto anche della sensibilità di taluni settori o prodotti per l'agricoltura comunitaria; che la protezione dei settori sensibili contro le importazioni eccessive deve essere attuata esclusivamente attraverso un duplice meccanismo di modulazione dei margini tariffari preferenziali e, in caso di emergenza, di clausole di salvaguardia;

(8) considerando che, per aumentare l'accesso al mercato comunitario e l'utilizzazione effettiva delle preferenze per i paesi in via di sviluppo mediamente o meno progrediti, occorre ricorrere a un meccanismo di modulazione che permetta di trasferire i margini preferenziali dai paesi più sviluppati verso i paesi meno sviluppati;

(9) considerando che il meccanismo di modulazione deve essere applicato in modo oculato per paese e per settore;

(10) considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese si basa sulla combinazione di un criterio di livello di sviluppo quantificato attraverso un indice di sviluppo che combina il reddito pro capite e il livello delle esportazioni di prodotti manufatti del paese considerato rispetto a quelli della Comunità, da un lato, e di un criterio di specializzazione agricola relativa quantificato attraverso un indice di specializzazione, basato sul rapporto fra la quota di un paese beneficiario sul totale delle importazioni comunitarie in generale e la sua quota sul totale delle importazioni comunitarie per un determinato settore, dall'altro; che la combinazione di questi due criteri deve consentire di modulare secondo il livello di sviluppo gli effetti lordi dell'indice di specializzazione per quanto riguarda i settori da escludere;

(11) considerando che il meccanismo di modulazione settore/paese deve essere applicato anche ai paesi beneficiari, le cui esportazioni di prodotti compresi nello schema di preferenze generalizzate in un determinato settore superino il quarto delle esportazioni dei paesi beneficiari nello stesso settore e per gli stessi prodotti, indipendentemente dal livello di sviluppo di tali paesi;

(12) considerando che il meccanismo di modulazione non si applica ai paesi le cui esportazioni verso la Comunità di prodotti compresi nello schema in un determinato settore non superino il 2 % delle esportazioni verso la Comunità dei paesi beneficiari nello stesso settore;

(13) considerando che l'anno statistico di riferimento per l'applicazione dei criteri dei meccanismi di modulazione è il 1994, sempreché tali dati siano disponibili al momento dell'elaborazione della proposta della Commissione;

(14) considerando che pare equo che i paesi beneficiari più avanzati siano esclusi dal presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 1998 sulla base di criteri oggettivi e chiaramente definiti, in relazione ai quali la Commissione farà proposte adeguate prima del 1° gennaio 1997;

(15) considerando tuttavia che i paesi impegnati in programmi effettivi di lotta contro la produzione e il traffico di droga debbono poter continuare a beneficiare del regime più favorevole ad essi già concesso nello schema precedente; che tali paesi beneficeranno come in passato di una franchigia di dazi, a condizione che proseguano i loro sforzi nella lotta contro la droga;

(16) considerando inoltre che, a sostegno dell'attuazione di politiche sociali o ambientali avanzate in taluni paesi a livello di sviluppo medio, debbono essere previsti regimi particolari di assistenza che consentano di completare il regime generale dello schema di preferenze;

(17) considerando che appare possibile incoraggiare i paesi beneficiari che lo chiedano e che non abbiano ancora i mezzi per sostenerne i costi ad impegnarsi in politiche effettive di tutela dei diritti dei lavoratori, in particolare nel campo del riconoscimento della libertà sindacale e del divieto del lavoro dei minori; che pare pertanto anche possibile accordare un regime particolare più favorevole ai prodotti che siano stati fabbricati in condizioni conformi alle norme elaborate in materia dall'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in paesi la cui legislazione contempli, di fatto, norme dello stesso tipo e della stessa portata, che vengano da essi effettivamente applicate;

(18) considerando che appare anche possibile incoraggiare i paesi beneficiari ad impegnarsi in politiche effettive di protezione dell'ambiente, favorendo prodotti e metodi di produzione conformi a norme che siano state internazionalmente riconosciute come in grado di promuovere la realizzazione degli obiettivi definiti dalle convenzioni internazionali in materia di ambiente e dall'Agenda 21; che, a tal fine, è opportuno accordare in un primo tempo un regime particolare più favorevole ai prodotti che sono conformi alle norme industriali in materia;

(19) considerando che tali regimi speciali di incentivazione consistono in un margine preferenziale che si somma al margine preferenziale di base e la cui intensità e le cui modalità d'attuazione saranno decise dal Consiglio nel 1997 su proposta della Commissione e sulla base dell'esame dei risultati delle discussioni che hanno avuto luogo in sede internazionale sui rapporti tra scambi e diritti dei lavoratori e tra scambi e ambiente;

(20) considerando che talune circostanze particolari possono giustificare un ritiro temporaneo, totale o parziale dei vantaggi dello schema; che ciò vale nel caso in cui sia praticata una qualsiasi forma di schiavitù, si esportino prodotti fabbricati nelle carceri o si constati l'insufficienza di controlli in materia di esportazione e di transito di droga e di riciclaggio del denaro, nel caso di trattamento discriminatorio della Comunità nelle legislazioni dei paesi beneficiari o di non applicazione dei metodi di cooperazione amministrativa atti a garantire il buon funzionamento dello schema; che lo stesso vale per la inosservanza degli obblighi contratti in sede di Uruguay Round di realizzare gli obiettivi concordati di accesso al mercato;

(21) considerando che le misure di ritiro temporaneo debbono essere precedute da una procedura che consenta a tutte le parti interessate di esporre il loro punto di vista;

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