Council Regulation (EC) No 3379/94 of 22 December 1994 opening and administering certain Community tariff quotas in 1995 for certain agricultural products and for beer

Published date31 December 1994
Subject MatterCustoms duties: Community tariff quotas,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 366, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994R3379 - IT

Regolamento (CE) n. 3379/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra

Gazzetta ufficiale n. L 366 del 31/12/1994 pag. 0003 - 0013
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 15 pag. 0068
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 15 pag. 0068


REGOLAMENTO (CE) N. 3379/94 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1994

recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto l'atto di adesione del 1994,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nell'ambito degli accordi europei, degli accordi interinali e degli accordi di libero scambio in vigore tra la Comunità, da un lato, e la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e l'Ungheria, dall'altro, in appresso denominati «paesi terzi», sono state accordate alla maggior parte dei suddetti paesi concessioni concernenti taluni prodotti agricoli;

considerando che a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia occorre adeguare le suddette concessioni tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambi in vigore nel settore agricolo tra tali Stati, da un lato, e la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Polonia, la Romania, la Repubblica slovacca e l'Ungheria, dall'altro;

considerando che a tal fine sono in corso colloqui esplorativi con i suddetti paesi in vista della conclusione di protocolli addizionali agli accordi succitati;

considerando tuttavia che, date le scadenze troppo ravvicinate, i suddetti protocolli addizionali non possono entrare in vigore il 1° gennaio 1995;

considerando che in tali condizioni e conformemente agli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per ovviare a questa situazione; che, date le scadenze molto ravvicinate sino all'adesione dei nuovi Stati membri, tali misure devono assumere la forma di contingenti tariffari comunitari autonomi corrispondenti ai contingenti tariffari preferenziali convenzionali applicati da tali Stati;

considerando che a partire dal 1° gennaio 1995 i nuovi Stati membri devono applicare il regime...

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