Council Regulation (EC) No 1421/2004 of 19 July 2004 amending Regulation (EC) No 2792/1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector

Published date06 August 2004
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 260, 06 August 2004
L_2004260IT.01000101.xml
6.8.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 260/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1421/2004 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 (2) contiene disposizioni relative alla protezione e allo sviluppo delle risorse acquatiche e allo sviluppo del settore acquicolo della Comunità.
(2) La normativa comunitaria stabilisce la possibilità di aiuti supplementari alla demolizione quando è applicabile un piano di recupero. In tal caso, o qualora la Commissione o gli Stati membri adottino misure di emergenza che possono avere effetti analoghi, occorrerebbe altresì aumentare gli aiuti per i pescatori obbligati a cessare l'attività di pesca a causa del piano o delle misure in questione. La stessa disposizione dovrebbe essere applicabile ai pescatori rimasti disoccupati a causa di un piano di recupero o di misure di emergenza, senza che le navi siano demolite.
(3) Il 19 settembre 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una comunicazione concernente una strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea. Per attuare tale strategia occorre modificare il regolamento (CE) n. 2792/1999.
(4) Gli interventi necessari ai fini della protezione e dello sviluppo delle risorse acquatiche non concernono solo le acque marittime, ma anche le acque interne, in particolare per quanto riguarda le specie anadrome e catadrome. In tale prospettiva risultano di particolare importanza il recupero e la riapertura degli itinerari di migrazione e delle aree di riproduzione.
(5) Non dovrebbero essere incoraggiati aumenti della produzione eccedenti la prevedibile crescita della domanda. Sono necessarie migliori strategie di commercializzazione, ma spesso mancano statistiche attendibili sul consumo di pesce nonché studi economici sui mercati e sulla commercializzazione dei prodotti acquicoli.
(6) Le fioriture di alghe tossiche sono una delle maggiori minacce che incombono sul futuro della molluschicoltura europea. In alcuni casi le fioriture possono protrarsi per periodi eccezionalmente lunghi o verificarsi in un periodo di forti vendite e può essere giustificata una compensazione per i molluschicoltori colpiti, salvo che si tratti di fenomeni periodici.
(7) Ampliare la base di conoscenze dell'industria implica di tenere conto di tutti gli aspetti dell'allevamento ed è di primaria importanza per l'acquacoltura. Vista l'insufficienza dei fondi destinati a tal fine, è essenziale continuare ad incoraggiare la ricerca applicata e lo sviluppo tecnologico in acquacoltura, estendendo le possibilità di finanziamento pubblico e promuovendo l'iniziativa privata nel settore.
(8) Occorrerebbe incoraggiare le imprese acquicole ad operare in modo sempre più rispettoso dell'ambiente e a sviluppare su base volontaria iniziative che vadano al di là dei requisiti minimi legali per quanto riguarda la tutela ambientale.
(9) Per poter mantenere il contributo pubblico di cui beneficiano le imbarcazioni di servizio utilizzate in acquacoltura occorre stabilire una chiara distinzione tra queste imbarcazioni e i pescherecci, come definiti nel regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (3), poiché alcuni pescherecci, anche se utilizzati esclusivamente in acquacoltura, potrebbero tuttavia tornare ad esercitare l'attività di pesca.
(10) Per incoraggiare la riduzione permanente dello sforzo di pesca, qualora il Consiglio adotti un piano di recupero o la Commissione o gli Stati membri adottino misure di emergenza, non dovrebbe essere prescritto il rimborso degli aiuti precedentemente riscossi dai pescherecci interessati dal piano o dalle misure in questione.
(11) Se un peschereccio deve sostituire gli attrezzi da pesca in caso di piano di recupero, dovrebbe essere possibile considerare la prima sostituzione degli attrezzi da pesca una spesa ammissibile.
(12) Ai pescherecci comunitari può essere prescritto l'uso di deterrenti acustici in talune attività di pesca per ridurre la cattura e l'uccisione accidentali di cetacei. Il costo derivante da tale obbligo dovrebbe essere ammissibile agli aiuti per l'ammodernamento dei pescherecci.
(13) Gli interventi pubblici a favore dell'acquacoltura dalla fine degli anni '70 hanno stimolato la crescita della produzione, ma ora la situazione è cambiata e alcuni settori sono minacciati da crisi di sovrapproduzione. Occorrerebbe pertanto definire nuove priorità all'interno delle misure previste per l’acquacoltura nei programmi dello strumento finanziario di orientamento della pesca e in alcuni casi ridurre l'aliquota dell'aiuto.
(14) Alcune forme di piscicoltura possono svolgere un ruolo positivo per l'ambiente, consentendo di associare ad un'attività economica la conservazione o la valorizzazione di zone umide. In tali casi è giustificato un aumento dell'aiuto pubblico.
(15) Il regolamento (CE) n. 2792/1999 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:

1) all'articolo 10, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) Nei cinque anni successivi alla concessione di un aiuto pubblico per la costruzione di una nave, le spese per l'armamento e l'ammodernamento della stessa non sono ammissibili agli aiuti, tranne che per l'attrezzatura relativa ai sistemi di controllo dei pescherecci o per i deterrenti acustici;»
2) all'articolo 12, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:
«e) Qualora il Consiglio adotti un piano di recupero o la Commissione o uno o più Stati membri adottino misure speciali o di emergenza, i massimali dei contributi di cui alle lettere b) e c) possono essere aumentati del 20 %. Inoltre, non si applica l'obbligo di cessazione definitiva delle attività di pesca della nave su cui erano imbarcati i
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