Council Regulation (EC) No 753/96 of 22 April 1996 amending Regulation (EEC) No 3906/89 with a view to extending economic aid to Bosnia and Herzegovina

Published date26 April 1996
Subject MatterFinancial provisions,Provisions under Article 235 EEC,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 103, 26 April 1996
EUR-Lex - 31996R0753 - IT 31996R0753

Regolamento (CE) n. 753/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Bosnia Erzegovina

Gazzetta ufficiale n. L 103 del 26/04/1996 pag. 0005 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 753/96 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 in vista dell'estensione dell'aiuto economico alla Bosnia Erzegovina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3906/89 (2) prevede azioni di aiuto economico volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale;

considerando che l'allegato del regolamento di cui sopra enumera i paesi che possono beneficiare di tale aiuto;

considerando che in seguito all'accordo di pace firmato dalla Bosnia Erzegovina a Parigi, il 14 dicembre 1995, è opportuno inserire tale paese nell'elenco dei paesi beneficiari, affinché possa partecipare al regime di aiuto instaurato dal citato regolamento;

considerando che possono ormai ritenersi sussistenti i presupposti per l'inclusione della Bosnia Erzegovina tra i paesi beneficiari di tale regime d'aiuto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato del regolamento (CEE) n. 3906/89 è inserito il seguente paese: «Bosnia Erzegovina».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

(1) GU n. C 96 dell'1. 4. 1996.

(2) GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT