Council Regulation (EC) No 2086/96 of 28 October 1996 derogating, for the 1996/97 marketing year, from Regulation (EEC) No 1035/77 laying down special measures to encourage the marketing of products processed from lemons
Published date | 01 November 1996 |
Subject Matter | Processed fruit and vegetables |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 282, 1 November 1996 |
Regolamento (CE) n. 2086/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 recante deroga, per la campagna 1996/1997, al regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
Gazzetta ufficiale n. L 282 del 01/11/1996 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 2086/96 DEL CONSIGLIO del 28 ottobre 1996 recante deroga, per la campagna 1996/1997, al regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che, nel quadro del regime comunitario di aiuto per la trasformazione dei limoni, è emerso che alcune industrie di trasformazione incontrano difficoltà finanziarie per versare il prezzo minimo ai produttori e che è pertanto opportuno tener conto di tale situazione autorizzando gli Stati membri, per la nuova campagna 1996/1997, a versare, a determinate condizioni, la compensazione finanziaria direttamente ai produttori a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;
considerando che gli Stati membri che optino per questa possibilità non possono far ricorso, per motivi di gestione e di controllo, alle disposizioni sulla concessione della compensazione previste dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio (4),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, lo Stato membro può versare la compensazione finanziaria direttamente ai produttori per la quantità da essi consegnata nel quadro dei contratti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento di cui sopra stipulati dopo l'entrata in vigore dal presente regolamento. In tal caso, il trasformatore è tenuto a versare al produttore un prezzo pari almeno alla differenza tra il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 e la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 dello stesso regolamento.
Articolo 2
In caso di applicazione dell'articolo 1, la compensazione finanziaria è versata al produttore, su sua richiesta, non appena le autorità di controllo dello Stato membro in cui...
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