Council Regulation (EC) No 344/96 of 26 February 1996 amending Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
Published date | 28 February 1996 |
Subject Matter | Common customs tariff |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 49, 28 February 1996 |
Regolamento (CE) n. 344/96 del Consiglio, del 26 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 28/02/1996 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 344/96 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 28 e 113,
vista la proposta della Commissione (1),
considerando che i residui della fabbricazione degli amidi di granturco rientrano nella voce 2303 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (2); che si importano prodotti consistenti in un miscuglio di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di altri residui, in particolare quelli della vagliatura del granturco e quelli provenienti dall'acqua di ammollo del granturco del processo per via umida utilizzato nella produzione di alcole o di altri prodotti dell'amido; che questi miscugli devono essere classificati nella voce 2309;
considerando che, conformemente ai risultati dei negoziati con gli Stati Uniti, alcuni di questi miscugli possono essere importati nella Comunità in esenzione dai dazi doganali; che è opportuno descriverli in una nota complementare del capitolo 23 creando inoltre una sottovoce appropriata; che occorre modificare in tal senso il regolamento (CEE) n. 2658/87,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:
1) La seguente nota complementare è inserita al capitolo 23:
«5. Sono classificati nella sottovoce 2309 90 20 (*) soltanto i residui della fabbricazione degli amidi di granturco, esclusi i miscugli di residui della fabbricazione degli amidi di granturco e di prodotti ricavati da altre piante o da granturco con un procedimento diverso da quello impiegato per la fabbricazione degli amidi per via umida, contenenti:
- residui della fabbricazione degli amidi di granturco utilizzati nel processo per via umida in una proporzione non superiore a 15 % in peso e/o
- residui provenienti dall'acqua di ammollo del...
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