Council Regulation (EC) No 1636/98 of 20 July 1998 amending Regulation (EEC) No 2075/92 on the common organisation of the market in raw tobacco

Published date28 July 1998
Subject MatterTobacco
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 210, 28 July 1998
EUR-Lex - 31998R1636 - IT

Regolamento (CE) n. 1636/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 210 del 28/07/1998 pag. 0023 - 0027


REGOLAMENTO (CE) N. 1636/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

(1) considerando che l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2075/92 (3) dispone che la Commissione presenti proposte sul regime dei premi e sul regime delle quote che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio;

(2) considerando che l'attuale situazione del mercato del tabacco, caratterizzata dallo squilibrio tra l'offerta e la domanda, causata in gran parte dalla qualità inadeguata della produzione comunitaria, richiede l'attuazione di una riforma radicale del settore che consenta di migliorarne la situazione economica; che tale riforma deve prefiggersi di differenziare l'aiuto comunitario in base alla qualità della produzione, rendere più semplice e flessibile il regime delle quote, rafforzare i controlli e migliorare il rispetto delle esigenze di sanità pubblica e di tutela dell'ambiente;

(3) considerando che, occorre aumentare il premio per le varietà di tabacco flue-cured, light air-cured e dark air-cured coltivate in Belgio, Germania, Francia ed Austria; che il Consiglio ridurrà, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, i limiti di garanzia di questi Stati membri onde assicurare la conservazione della neutralità di bilancio;

(4) considerando che, per incentivare il miglioramento della qualità e del valore della produzione comunitaria, garantendo al tempo stesso il sostegno al reddito dei produttori, è opportuno vincolare il pagamento di una parte del premio al valore del tabacco prodotto; che l'entità della differenziazione di cui sopra può variare in funzione delle varietà e degli Stati membri in cui è coltivato il tabacco; che questa differenziazione, per essere efficace, deve essere compresa entro un margine di fluttuazione; che, tenuto conto dell'importanza delle modifiche apportate, è opportuno prevedere un periodo di transizione; che è opportuno istituire tale sistema nell'ambito delle associazioni di produttori in modo da poter confrontare il prezzo di mercato ottenuto da ogni singolo produttore;

(5) considerando che è indispensabile potenziare i controlli nel settore del tabacco; che occorre precisare le definizioni di «produttore», «impresa di prima trasformazione» e «prima trasformazione del tabacco» e consentire agli organismi di controllo di avere accesso a tutte le informazioni utili per l'espletamento dei loro compiti;

(6) considerando che è opportuno istituire un sistema di vendita all'asta per i contratti di coltivazione in modo che i prezzi contrattuali del tabacco siano maggiormente correlati alle condizioni del mercato; che occorre prevedere tale sistema a titolo facoltativo per gli Stati membri al fine di tener conto delle diverse strutture;

(7) considerando che l'impresa di trasformazione, partecipando alla determinazione del prezzo d'acquisto del tabacco consegnato, svolge una funzione centrale nella fissazione del livello del premio che deve essere versato ai singoli produttori; che l'impresa di prima trasformazione beneficia indirettamente dell'aiuto comunitario con l'acquisto di un prodotto sovvenzionato; che è opportuno consentire alle autorità nazionali di adottare le misure opportune nei confronti delle imprese di trasformazione che non rispettano la normativa comunitaria; che a tale scopo occorre predisporre un sistema di riconoscimento delle imprese di prima trasformazione che possono firmare contratti di coltivazione; che il riconoscimento deve essere revocato qualora non vengano rispettate le norme in vigore;

(8) considerando che, per semplificare la gestione amministrativa del settore, l'associazione di produttori deve provvedere al versamento della parte variabile del premio ai produttori, nonché alla ripartizione delle quote di produzione tra i suoi membri;

(9) considerando che è opportuno consentire la cessione di quote di produzione tra produttori allo...

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