Council Regulation (EC) No 1300/97 of 30 June 1997 amending Regulation (EEC) No 4088/87 fixing conditions for the application of preferential customs duties on imports of certain flowers originating in Cyprus, Israel, Jordan, Morocco, the West Bank and the Gaza Strip

Published date05 July 1997
Subject MatterPlants and flowers,Commercial policy,Preferential systems
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 177, 5 July 1997
EUR-Lex - 31997R1300 - IT

Regolamento (CE) n. 1300/97 del Consiglio del 30 giugno 1997 recante modifica del regolamento (CEE) n. 4088/87 che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 05/07/1997 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 1300/97 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1997 recante modifica del regolamento (CEE) n. 4088/87 che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco nonché della Gisgiordania e della Striscia di Gaza

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i protocolli addizionali agli accordi di associazione o di cooperazione tra, da un lato, la Comunità economica europea e, dall'altro, Cipro, Israele, Giordania e Marocco prevedono che le rose e i garofani beneficino, all'importazione nella Comunità, di dazi preferenziali, entro il limite di contingenti tariffari aperti per l'importazione del complesso dei fiori freschi recisi della sottovoce 0603 10 della nomenclatura combinata, originari di tali paesi; che, a norma del regolamento (CEE) n. 1134/91 (1), la Gisgiordania e la Striscia di Gaza beneficiano di un trattamento tariffario preferenziale per taluni prodotti agricoli, compresi i fiori recisi di cui alla sottovoce 0603 10 della nomenclatura combinata, limitatamente ad un contingente annuo; che tale preferenza tariffaria è applicabile soltanto alle importazioni per le quali sono rispettate talune condizioni di prezzo, determinate dal regolamento (CEE) n. 4088/87 (2); che le condizioni di prezzo da rispettare per i prodotti importati sono stabilite raffrontando i prezzi dei prodotti importati con i prezzi comunitari alla produzione;

considerando che con la decisione 96/206/CECA, CE (3) la Comunità ha concluso un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali; che è stato concluso un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e Israele sulle importazioni, nella Comunità, di fiori e boccioli di fiori freschi, recisi, per mazzi o ornamentali; che...

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