Council Regulation (EC) No 1419/98 of 22 June 1998 amending Regulation (EC) No 1554/95 laying down the general rules for the system of aid for cotton

Published date04 July 1998
Subject MatterCotton,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 190, 04 July 1998
EUR-Lex - 31998R1419 - IT

Regolamento (CE) n. 1419/98 del Consiglio del 22 giugno 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1554/95, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

Gazzetta ufficiale n. L 190 del 04/07/1998 pag. 0004 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 1419/98 DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 recante modifica del regolamento (CE) n. 1554/95, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare il paragrafo 9 del protocollo n. 4, concernente il cotone (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che il paragrafo 3 del protocollo n. 4 prevede che l'aiuto alla produzione sia concesso tramite le imprese di sgranatura; che, qualora tali imprese acquistino cotone non sgranato, l'aiuto viene trasferito ai produttori mediante il pagamento di un prezzo pari almeno al prezzo minimo di cui al paragrafo 8 bis del protocollo n. 4; che le suddette imprese possono anche procedere alle operazioni di sgranatura per conto di terzi;

considerando che, in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1554/95 (2), qualora le imprese di sgranatura procedano alle operazioni di sgranatura per conto di un produttore, singolo o associato, devono presentare una dichiarazione che precisi in quali condizioni l'aiuto viene trasferito ai produttori; che è opportuno sostituire alla nozione di produttore associato quella di associazione di produttori e stabilire le condizioni che tale associazione deve rispettare per poter beneficiare del trasferimento dell'aiuto, in particolare il pagamento di un prezzo minimo ai suoi membri;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1554/95, anteriormente al 1° ottobre si provvede a calcolare in via estimativa il volume della produzione del cotone non sgranato, per calcolare dell'importo dell'acconto; che, allo scopo di migliorare le previsioni iniziali della raccolta e di consentire il versamento di un acconto il più vicino possibile all'importo finale dell'aiuto, è opportuno procedere a una successiva stima della produzione ad una data alla quale il periodo principale di assoggettamento a controllo del cotone non sgranato è di solito ben avanzato; che, in virtù della maggiore affidabilità della successiva stima, quest'ultima può...

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