Council Regulation (EC) No 3362/94 of 20 December 1994 fixing, for certain fish stocks and groups of fish stocks, the total allowable catches for 1995 and certain conditions under which they may be fished

Published date31 December 1994
Subject MatterFisheries policy,Accession
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 363, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994R3362 - IT

Regolamento (CE) n. 3362/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1994, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

Gazzetta ufficiale n. L 363 del 31/12/1994 pag. 0001 - 0047
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 8 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 8 pag. 0022


REGOLAMENTO (CE) N. 3362/94 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1994

che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione del 1985, in particolare gli articoli 157, 161 e 348,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare gli articoli 121 e 122,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico e economico per la pesca, ad elaborare le misure necessarie ai fini di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile;

considerando che non è ancora possibile istituire un regime di gestione che si avvalga pienamente delle nuove possibilità di gestione offerte dal regolamento (CEE) n. 3760/92, poiché ciò implica la necessità d'introdurre misure di controllo della pesca, di potenziare la struttura amministrativa (sistema di licenze) e di approfondire ulteriormente le conoscenze scientifiche; che, fintantoché siffatto regime di gestione non sia consolidato, la limitazione dei tassi di sfruttamento deve essere ottenuta con l'attuale sistema dei TAC;

considerando che, secondo il combinato disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio deve fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca; che le possibilità di pesca debbono essere assegnate agli Stati membri conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, punto ii) di detto regolamento;

considerando che occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle flotte battenti la loro bandiera o soggette alla loro giurisdizione;

considerando che, in conformità con la procedura di cui all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunitá economica europea, da una parte, ed il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faeroeer, dall'altra (2), le parti si sono consultate sui diritti di pesca reciproci per il 1995; che queste consultazioni si sono concluse positivamente; che, di conseguenza, è possibile determinare i TAC, le parti comunitarie e i contingenti per taluni stock comuni o autonomi di cui è stata attribuita una parte alle isole Faeroeer;

considerando che tra la Comunità e la Norvegia si sono svolte consultazioni, secondo la procedura di cui agli articoli 2 e 7 dell'accordo sulla pesca tra la Comunitá economica europea ed il Regno di Norvegia (3), in merito ai reciproci diritti di pesca fino al 31 marzo 1995 nonché alla gestione delle risorse biologiche comuni; che la Comunità e la Norvegia hanno convenuto di tenere consultazioni quanto prima possibile nel 1995 sui reciproci diritti di pesca per gli altri mesi del 1995;

considerando che la Comunità ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che contiene i principi e le norme di conservazione e di gestione delle risorse marine vive;

considerando che, nel quadro globale dei suoi obblighi internazionali, la Comunità partecipa allo sforzo di conservazione delle riserve ittiche esistenti nelle acque internazionali; che il grado di sfruttamento di tali riserve da parte delle navi della Comunità va considerato nel contesto dell'attivitá di pesca complessiva; che occorre tener conto altresì del contributo sinora fornito dalla Comunità per la loro salvaguardia;

considerando che la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico ha formulato raccomandazioni sui TAC di merluzzi, salmoni, aringhe e spratti del Baltico, nonché sui relativi contingenti da assegnare a ciascuna delle parti contraenti;

considerando che, per alcuni stock pescati soprattutto ai fini della loro trasformazione in farina ed olio, non appare necessario stabilire contingenti;

considerando che l'articolo 161 dell'atto di adesione del 1985 stabilisce la parte dei TAC di taluni stock assegnata alla Spagna in determinate zone e attribuisce alla stessa quantitativi forfettari di sugarelli e di melù;

considerando che i quantitativi forfettari di melù dovrebbero essere ripartiti all'interno delle sottozone e divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII e VIII a, b, d;

considerando che, a norma dell'articolo 158 dell'atto di adesione del 1985, le attività di pesca devono essere distribuite fra specie demersali e specie diverse dalle demersali; che è pertanto necessario definire il gruppo al quale appartengono il melù, il sugarello e l'acciuga;

considerando che, ai fini di un'efficace gestione dei TAC suddetti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca;

considerando che, in vista di uno sfruttamento più razionale dei contingenti di aringhe, naselli, melù, sgombri e rombi gialli, si dovrebbero autorizzare trasferimenti di parte dei contingenti dalla zona di assegnazione alle zone adiacenti;

considerando che, in vista di uno sfruttamento più razionale degli stock di eglefini nelle zone V b (zona CE), VI, XII e XIV, occorre limitare le catture nelle zona V b e VI a;

considerando che, in base ai pareri scientifici più recenti, è necessario...

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