Council Regulation (EC) No 1447/2001 of 28 June 2001 amending Regulation (EC) No 1260/1999 laying down general provisions on the Structural Funds

Published date21 July 2001
Subject MatterCoordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 198, 21 July 2001
EUR-Lex - 32001R1447 - IT

Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

Gazzetta ufficiale n. L 198 del 21/07/2001 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 1447/2001 del Consiglio

del 28 giugno 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161 e l'articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere conforme del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 29, paragrafo 3, lettera a, del regolamento (CE) n. 1260/1999(4) prevede la possibilità di concedere un contributo dei Fondi fino ad un massimo dell'85 % del costo totale ammissibile solamente per le regioni ultraperiferiche che appartengono ad uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione nonché per le isole periferiche greche che sono svantaggiate a causa della distanza.

(2) L'articolo 299, paragrafo 2 del trattato indica che tutte le regioni ultraperiferiche debbono affrontare gli stessi svantaggi ed in particolare la lontananza e l'insularità, che possono nuocere al loro sviluppo.

(3) È pertanto necessario modificare le disposizioni dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/1999, di cui sopra, per consentire che il contributo dei Fondi possa arrivare ad un massimo dell'85 % del costo ammissibile totale per tutte le regioni ultraperiferiche, che appartengano o meno ad uno Stato membro nel quale interviene il Fondo di coesione, qualora non si tratti né di investimenti in infrastrutture generatori di entrate nette consistenti né di investimenti nelle imprese.

(4) L'articolo 29, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1260/1999 stabilisce che, nel caso di investimenti nelle imprese, la partecipazione dei Fondi non può superare il 35 % del costo totale ammissibile nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1.

(5) Tutte le regioni ultraperiferiche sono ammesse a beneficiare dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, conformemente alla decisione della Commissione del 1o luglio 1999 che...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT