Council Regulation (EC) No 1745/2000 of 3 August 2000 on the importation into the Community of rough diamonds from Sierra Leone

Published date08 August 2000
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 200, 08 August 2000
EUR-Lex - 32000R1745 - IT 32000R1745

Regolamento (CE) n. 1745/2000 del Consiglio, del 3 agosto 2000, relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 08/08/2000 pag. 0021 - 0023


Regolamento (CE) n. 1745/2000 del Consiglio

del 3 agosto 2000

relativo all'importazione nella Comunità di diamanti grezzi della Sierra Leone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 301,

vista la posizione comune 2000/455/PESC del 20 luglio 2000, concernente il divieto sulle importazioni di diamanti grezzi della Sierra Leone(1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con la risoluzione 1306 (2000) del 5 luglio 2000 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto a tutti gli Stati, in virtù delle disposizioni del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, di vietare le importazioni di diamanti grezzi originari della o provenienti dalla Sierra Leone, fatta eccezione per quelle cui si applica il regime dei certificati di origine approvato dalle autorità competenti delle Nazioni Unite.

(2) Visto che queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, l'attuazione delle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza richiede, specie per evitare distorsioni di concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità costituito, ai fini del presente regolamento, dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(3) Il Consiglio di sicurezza ha altresì invitato gli Stati membri delle Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali e regionali ad applicare le suddette misure a prescindere dall'esistenza di eventuali diritti od obblighi riconosciuti o imposti da qualsiasi accordo internazionale o contratto o da qualsiasi licenza o autorizzazione concluso o concessa anteriormente all'adozione della risoluzione suddetta.

(4) Di conseguenza, né la convenzione ACP-CE di Lomé né il nuovo accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou, Benin, il 23 giugno 2000, di cui la Comunità e i suoi Stati membri e la Sierra Leone sono firmatarie, ostano all'applicazione delle suddette misure del Consiglio di sicurezza.

(5) È opportuno che, in caso di violazione del presente regolamento, possano essere irrogate sanzioni sin dalla sua entrata in...

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