Council Regulation (EC) No 138/2003 of 21 January 2003 amending Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries

Published date28 January 2003
Subject MatterExternal relations,Commercial policy,Textiles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 23, 28 January 2003
EUR-Lex - 32003R0138 - IT

Regolamento (CE) n. 138/2003 del Consiglio, del 21 gennaio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 023 del 28/01/2003 pag. 0001 - 0003


Regolamento (CE) n. 138/2003 del Consiglio

del 21 gennaio 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3030/93(1), sono sorti problemi circa i prodotti tessili importati in circostanze particolari, segnatamente come campioni commerciali o spedizioni di valore trascurabile.

(2) Il regolamento (CEE) n. 3030/93 non contiene disposizioni relative all'esonero dei prodotti tessili importati dall'applicazione delle norme ivi contenute, quali le restrizioni quantitative, il rilascio di licenze e gli altri requisiti amministrativi.

(3) È opportuno prevedere un'esenzione da queste misure a determinate condizioni per i campioni di prodotti tessili.

(4) Il regolamento (CE) n. 1541/98(2), stabilisce norme generali relative alle attestazioni d'origine per i prodotti tessili e i capi di abbigliamento di cui alla sezione XI della nomenclatura combinata, elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93. A norma degli articoli 2 e 3 dello stesso regolamento, per essere immessi in libera pratica nella Comunità, i prodotti tessili elencati nei gruppi IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 devono essere accompagnati da un certificato d'origine, mentre per i prodotti figuranti in altri gruppi dell'allegato I, ossia IIIA, IIIB, IV e V, è sufficiente una dichiarazione di origine.

(5) Alcuni accordi, protocolli o altre intese bilaterali conclusi tra la Comunità e i paesi fornitori sono più restrittivi rispetto a queste disposizioni di carattere generale e, in particolare, richiedono un certificato di origine per i gruppi di prodotti diversi da IA, IB, IIA e IIB dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3030/93 oppure richiedono l'uso di moduli specifici per la certificazione dell'origine laddove il regolamento (CE) n. 1541/98 si limita a specificare le condizioni generali che i moduli utilizzati dovrebbero soddisfare.

(6) Ai fini di una semplificazione amministrativa, è auspicabile puntare a un unico sistema normativo per l'attestazione d'origine delle importazioni di prodotti tessili e di capi di abbigliamento...

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