Council Regulation (EC) No 1416/95 of 19 June 1995 establishing certain concessions in the form of Community tariff quotas in 1995 for certain processed agricultural products
Published date | 24 June 1995 |
Subject Matter | Commercial policy,Accession,Customs duties: Community tariff quotas |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 141, 24 June 1995 |
Regolamento (CE) n. 1416/95 del Consiglio, del 19 giugno 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati
Gazzetta ufficiale n. L 141 del 24/06/1995 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (CE) N. 1416/95 DEL CONSIGLIO del 19 giugno 1995 che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli trasformati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
visto l'atto d'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, nell'ambito degli accordi preferenziali vigenti tra la Comunità europea, da un lato, e la Norvegia e la Svizzera, dall'altro, sono state accordate ai suddetti paesi delle concessioni per determinati prodotti agricoli trasformati;
considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, occorre adeguare le suddette concessioni tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambi dei prodotti agricoli trasformati, in vigore tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e la Svizzera e la Norvegia, dall'altro;
considerando che, a tal fine, sono in corso colloqui con i suddetti paesi in vista della conclusione dei protocolli aggiuntivi degli accordi succitati;
considerando tuttavia che, date le scadenze troppo ravvicinate, i suddetti protocolli aggiuntivi non hanno potuto entrare in vigore il 1° gennaio 1995; che, in tali condizioni, e conformemente agli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per ovviare a questa situazione; che tali misure devono assumere la forma di contingenti tariffari comunitari autonomi comprendenti le concessioni tariffarie preferenziali convenzionali applicate dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, le merci originarie della Svizzera, che figurano nell'allegato I, sono soggette a dei contingenti tariffari aperti secondo le condizioni ivi indicate.
2. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995, le merci originarie della Norvegia, che figurano nell'allegato II, sono soggette a dei contingenti tariffari aperti secondo le condizioni ivi indicate.
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