Council Regulation (EC) No 2238/2003 of 15 December 2003 protecting against the effects of the application of the United States Anti-Dumping Act of 1916, and actions based thereon or resulting therefrom

Published date20 December 2003
Subject Matterrelaciones exteriores,Política comercial,dumping
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 333, 20 de diciembre de 2003
EUR-Lex - 32003R2238 - IT

Regolamento (CE) n. 2238/2003 del Consiglio, del 15 dicembre 2003, relativo alla tutela dagli effetti dell'applicazione della legge antidumping statunitense del 1916 e dalle azioni basate su di essa o da essa derivanti

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 20/12/2003 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 2238/2003 del Consiglio

del 15 dicembre 2003

relativo alla tutela dagli effetti dell'applicazione della legge antidumping statunitense del 1916 e dalle azioni basate su di essa o da essa derivanti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Tra gli obiettivi della Comunità figura il contributo allo sviluppo armonioso del commercio mondiale e alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali.

(2) Negli Stati Uniti d'America (USA), la legge antidumping del 1916(1) prevede azioni civili e penali e sanzioni penali in caso di pratiche di dumping su qualsiasi articolo, effettuate con l'intento di distruggere o di danneggiare un'industria negli USA, o di impedire l'insediamento di un'industria negli USA, oppure di limitare o monopolizzare una parte qualsiasi degli scambi e del commercio degli articoli in questione negli USA.

(3) Il 26 settembre 2000, l'organo di conciliazione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), adottando la relazione dell'organo di appello(2) e la relazione del gruppo speciale(3), accolta dalla relazione dell'organo di appello, ha constatato che la legge antidumping del 1916 era incompatibile con gli obblighi assunti dagli Stati Uniti nell'ambito degli accordi dell'OMC, poiché prevede in particolare sanzioni contro le pratiche di dumping quali l'imposizione di risarcimenti elevatissimi, ammende e incarcerazione, misure che non sono consentite dall'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (in appresso "GATT 1994") o dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 (in appresso "accordo antidumping").

(4) Gli Stati Uniti non si sono conformati alle raccomandazioni e alle decisioni del gruppo speciale e dell'organo di appello entro il termine del 20 dicembre 2001. La Comunità ha chiesto pertanto l'autorizzazione a sospendere l'applicazione agli Stati Uniti degli obblighi assunti nell'ambito...

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