Council Regulation (EC) No 1098/98 of 25 May 1998 introducing special temporary measures for hops

Published date30 May 1998
Subject MatterHops
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 157, 30 May 1998
EUR-Lex - 31998R1098 - IT 31998R1098

Regolamento (CE) n. 1098/98 del Consiglio del 25 maggio 1998 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo

Gazzetta ufficiale n. L 157 del 30/05/1998 pag. 0007 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 1098/98 DEL CONSIGLIO del 25 maggio 1998 che istituisce misure speciali temporanee nel settore del luppolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), in particolare l'articolo 16 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1696/71 prevede che in caso di formazione di eccedenze il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, possa adottare misure appropriate riguardanti il potenziale di produzione; che il mercato del luppolo presenta attualmente una situazione eccedentaria; che tale situazione è dovuta a fattori tanto congiunturali quanto strutturali;

considerando che le associazioni di produttori si prefiggono di adattare la produzione alle esigenze del mercato; che a tal fine esse possono utilizzare sino al 20 % dell'aiuto per la realizzazione di misure appropriate; che occorre estendere la flessibilità delle associazioni di produttori in questo settore concedendo loro anche la possibilità di ricorrere a misure di ritiro temporaneo dalla produzione e/o di estirpazione definitiva delle superfici coltivate a luppolo; che tali misure vanno ad aggiungersi a quelle indicate tra le misure speciali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del succitato regolamento;

considerando che le condizioni di produzione e commercializzazione del luppolo e dunque anche la vitalità economica del settore divergono da uno Stato membro all'altro; che ne consegue l'opportunità che la decisione di applicare o meno le misure speciali venga adottata dallo Stato membro interessato;

considerando che il ritiro temporaneo dalla produzione e/o l'estirpazione definitiva possono essere concessi solo se sono rispettate determinate condizioni, in particolare il divieto di cumulo degli aiuti per le superfici in ritiro temporaneo e l'obbligo di ridurre le superfici entro il 2002; che ciò comporta costi; che è opportuno compensare parzialmente tali costi e le perdite di reddito con il...

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