Council Regulation (EC) No 535/97 of 17 March 1997 amending Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
Published date | 25 March 1997 |
Subject Matter | Consumer protection,Foodstuffs,Agriculture and Fisheries |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 83, 25 March 1997 |
Regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari
Gazzetta ufficiale n. L 083 del 25/03/1997 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 535/97 DEL CONSIGLIO del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (4), prevede un periodo transitorio massimo di cinque anni dalla data di pubblicazione del regolamento, durante il quale gli Stati membri possono lasciare in vigore le misure nazionali che autorizzano l'impiego delle espressioni di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dello stesso articolo, a determinate condizioni; che la data di pubblicazione di tale regolamento è il 24 luglio 1992; che, pertanto, il periodo transitorio scade il 25 luglio 1997;
considerando che la prima proposta di registrazione di indicazioni geografiche e denominazioni di origine è stata presentata al Consiglio soltanto nel marzo 1996, allorquando la maggior parte del periodo transitorio di cinque anni era già trascorsa; che, per preservare l'utilità del periodo transitorio, è opportuno modificare il termine iniziale del periodo quinquennale, con decorrenza dalla data di registrazione delle denominazioni; che altresì è opportuno prevedere che il periodo transitorio si applichi anche al disposto della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92, poiché il divieto ivi previsto può sovrapporsi a quello di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo;
considerando che tale periodo transitorio deve applicarsi esclusivamente alle denominazioni registrate in virtù dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, poiché trattandosi di denominazioni che già esistevano ed erano utilizzate dagli Stati membri, è opportuno, al fine di evitare di arrecare pregiudizio ai produttori, di concedere a questi ultimi un...
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