Council Regulation (EC) No 2598/95 of 30 October 1995 amending Regulation (EEC) No 3763/91 introducing specific measures in respect of certain agricultural products for the benefit of the French overseas departments

Published date09 November 1995
Subject MatterInformation and verification,French overseas departments,Agricultural structures,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Veterinary legislation,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 267, 9 November 1995
EUR-Lex - 31995R2598 - IT 31995R2598

Regolamento (CE) n. 2598/95 del Consiglio, del 30 ottobre 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 3763/91 recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

Gazzetta ufficiale n. L 267 del 09/11/1995 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 2598/95 DEL CONSIGLIO del 30 ottobre 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 3763/91 recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, secondo il titolo V della decisione 89/687/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1989, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità dei dipartimenti francesi d'oltremare (Poseidom) (3), e all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 3763/91 (4), la Commissione ha presentato una relazione per gli anni 1992 e 1993 sui progressi compiuti nell'attuazione del programma Poseidom e delle misure previste dal regolamento succitato;

considerando che, in base sia alla valutazione effettuata nella relazione della Commissione, in particolare per quanto riguarda le difficoltà incontrate nel corso degli anni presi in esame (1992 e 1993), che alle richieste presentate dalle autorità francesi nell'ambito della procedura di compartecipazione, risultano necessari taluni adattamenti del regolamento (CEE) n. 3763/91;

considerando che la revisione del regime deve permettere di procedere alle armonizzazioni di ordine tecnico e redazionale rese necessarie dalla successiva adozione ed applicazione dei programmi Poseican per le isole Canarie, e Poseima per le Azzorre e Madera;

considerando che, per quanto riguarda il regime di approvvigionamento specifico, è opportuno, tenuto conto del ritardo verificatosi nella sua attuazione, prorogare il periodo di applicazione delle misure intese a sopperire al fabbisogno di mangimi composti del dipartimento della Guiana fino a quando saranno operativi gli impianti di produzione previsti in tale dipartimento per detti preparati;

considerando che il volume della produzione risicola della Guiana che beneficia di un aiuto per lo smaltimento e l'immissione in commercio in Guadalupa e in Martinica deve essere aumentato per motivi di redditività economica e che una quantità limitata di tale produzione deve poter essere immessa in commercio nel resto della Comunità;

considerando che il regime d'approvvigionamento specifico deve essere esteso ad altri prodotti, al fine di soddisfare la domanda delle industrie di trasformazione insediate nei dipartimenti d'oltre mare, in appresso denominati DOM, per rispondere alla domanda di consumo locale;

considerando che, per quanto riguarda le misure destinate a favorire lo sviluppo dell'allevamento, è opportuno anzitutto prorogare anche il periodo d'applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di bovini destinati all'ingrasso e al consumo nei DOM, per tener conto del ritardo verificatosi nella sua attuazione; che, in secondo luogo, l'obiettivo di aumentare il tasso di autoapprovvigionamento locale, attualmente molto basso, per i bovini adulti e le vacche nutrici giustifica, la deroga nel quadro di Poseidom all'applicazione delle disposizioni previste dall'organizzazione comune dei mercati, ed in particolare ai criteri relativi alla densità, istituiti per limitare l'allevamento intensivo nel resto della Comunità; che, infine, per un periodo transitorio, è opportuno prevedere un contributo al finanziamento, nella Martinica e nell'isola della Riunione, di programmi regionali di sostegno alla produzione e all'immissione in commercio di prodotti locali dell'allevamento e del settore lattiero-caseario, programmi elaborati e realizzati in stretta concertazione con le organizzazioni interprofessionali più rappresentative;

considerando che è opportuno ovviare alle gravi carenze constatate nell'approvvigionamento del mercato dei DOM per quanto riguarda i prodotti lattieri freschi, che al momento dipende prevalentemente da prodotti importati; che tale obiettivo può essere realizzato sostituendo il regime d'aiuto al consumo, rivelatosi inadeguato alla situazione, con un regime di aiuto allo sviluppo della produzione di latte di vacca, limitatamente al fabbisogno di consumo locale, valutato periodicamente nel quadro di un bilancio, ed inoltre non applicando il regime di prelievi supplementari a carico dei produttori di latte vaccino, previsto dal regolamento (CEE) n. 3950/92 (1); che, in effetti le cattive condizioni di approvvigionamento peculiari di queste regioni ultraperiferiche, completamente diverse da quelle prevalenti nel resto della Comunità, giustificano tale deroga, unitamente all'esigenza di incentivare la produzione locale;

considerando che, per quanto riguarda le misure di sostegno a favore delle produzioni locali, il regime di aiuto all'ettaro per gli ortofrutticoli freschi si è rivelato inadeguato, in particolare perché gli importi concessi sono insufficienti e non sono differenziati a seconda delle colture; che sembrerebbe più rispondente alla situazione dei DOM un aiuto a favore dell'immissione in commercio di tali prodotti per l'approvvigionamento esclusivo del mercato locale, concesso per prodotti di qualità nel quadro di contratti di fornitura a medio termine stipulati con gli operatori del settore della distribuzione, della ristorazione, nonché con la collettività, e il cui importo dovrebbe essere stabilito in funzione del valore medio dei prodotti in oggetto;

considerando che inoltre devono essere prese misure di sostegno, nel limite di determinati quantitativi, a favore di talune produzioni tradizionali, come la vaniglia, il geranio o il vetiver, nonché per sviluppare la trasformazione di taluni ortofrutticoli di produzione locale e per stimolare l'immissione in commercio di tali prodotti nel quadro dei meccanismi esistenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3763/91 è così modificato:

1) La rubrica del titolo I è sostituita dalla seguente:

« Misure intese a favore l'approvvigionamento dei DOM, a svilupparvi l'allevamento e a promuovere la risicoltura in Guiana ».

2) Il testo dell'articolo 2 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ogni anno, per i prodotti agricoli essenziali al consumo umano e alla trasformazione, elencati nel presente articolo nonché nell'allegato, sono elaborati ogni anno bilanci previsionali di approvvigionamento, che possono essere riveduti nel corso della...

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