Council Regulation (EC) No 3289/94 of 22 December 1994 amending Regulation (EEC) No 3030/93 on common rules for imports of certain textile products from third countries

Published date31 December 1994
Subject MatterTextiles,External relations,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 349, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994R3289 - IT

Regolamento (CE) n. 3289/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 349 del 31/12/1994 pag. 0085 - 0104
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 37 pag. 0241
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 37 pag. 0241


REGOLAMENTO (CE) N. 3289/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la Comunità ha firmato l'Atto finale dei negoziati GATT dell'Uruguay Round che istituisce un'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata OMC);

considerando che l'accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC (in prosieguo denominato «ATA») disciplinerà il commercio tra tutti i membri dell'OMC dei prodotti tessili e dell'abbigliamento fino a quando non saranno stati integrati nelle norme e discipline normali ai sensi dell'articolo 2 dell'ATA; che è quindi opportuno estendere l'ambito del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (2), in modo da ricomprendere i prodotti tessili elencati nell'allegato dell'ATA che non sono stati integrati nelle norme e discipline normali dell'OMC ed originari dei membri OMC;

considerando che l'articolo 2 dell'ATA prevede l'integrazione di tutti i prodotti tessili e dell'abbigliamento nei regimi e discipline normali in tre fasi; considerando che è quindi necessario prevedere una chiara procedura comunitaria per la selezione dei prodotti da integrare e da notificare all'OMC in ogni fase;

considerando che l'accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC stabilisce altresì i coefficienti di aumento annui che si applicheranno automaticamente ai limiti quantitativi residui della Comunità sulle importazioni da membri dell'OMC per un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo OMC; che è pertanto opportuno che i limiti quantitativi comunitari stabiliti nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 per quanto riguarda le importazioni da membri dell'OMC siano modificati in corrispondenza di ciascuna fase dell'Accordo sui tessili e sull'abbigliamento dell'OMC attraverso la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento e che l'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento sia emendato in tal senso;

considerando che è necessario modificare le clausole di salvaguardia di cui al regolamento (CEE) n. 3030/93 per farli rientrare nelle clausole di salvaguardia contenute nell'accordo sui prodotti tessili e dell'abbigliamento dell'OMC per quanto riguarda le importazioni dei membri dell'OMC;

considerando che l'ATA rafforza la disciplina in materia di elusione di limiti quantitativi che interessa paesi terzi con i quali la Comunità non ha concluso accordi bilaterali; considerando che è quindi opportuno prevedere una procedura comunitaria per applicare dette nuove disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue:

a) il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento si applica:

- alle importazioni di prodotti tessili elencati nell'allegato I, originari di paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali, protocolli ed altre intese, elencati nell'allegato II;

- alle importazioni di prodotti tessili che non sono stati integrati nell'Organizzazione del commercio...

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