Council Regulation (EC) No 310/2002 of 18 February 2002 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe

Published date25 July 2002
Subject MatterCommon foreign and security policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 50, 21 February 2002
EUR-Lex - 32002R0310 - IT

Regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 21/02/2002 pag. 0004 - 0012


Regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio

del 18 febbraio 2002

relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2002/145/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe(1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio ha espresso la propria seria preoccupazione per la situazione nello Zimbabwe, in particolare per la recente recrudescenza della violenza e l'intimidazione nei confronti degli oppositori politici, nonché per la persecuzione della stampa indipendente. Esso ha sottolineato che il governo dello Zimbabwe non ha adottato misure efficaci per migliorare la situazione, come richiesto dal Consiglio europeo di Laeken dello scorso dicembre.

(2) Il Consiglio ha accertato che il governo dello Zimbabwe continua a perpetrare serie violazioni dei diritti umani e della libertà di opinione, di associazione e di riunione pacifica. Pertanto, per tutta la durata di tali violazioni il Consiglio reputa indispensabile introdurre misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e di coloro che ne sono ampiamente responsabili.

(3) La posizione comune 2002/145/PESC prevede pertanto l'adozione di una serie di misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, in particolare il congelamento di capitali, attività finanziarie o risorse economiche di taluni membri del governo e di persone fisiche o giuridiche ad essi collegate, nonché il divieto di esportazione di attrezzature destinate a fini repressivi e il divieto di consulenze tecniche, assistenza o formazione connessa alle attività militari.

(4) Dato che tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede, in particolare per evitare distorsioni della concorrenza, l'adozione di testi legislativi comunitari per quanto riguarda il territorio della Comunità. Ai fini del presente regolamento, detto territorio è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento:

1) Per "capitali, attività finanziarie o risorse economiche" si intendono attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, indipendentemente dal modo in cui sono state acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi forma, anche elettronica o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici, assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito;

2) per "congelamento dei capitali, attività finanziarie o risorse economiche" si intende il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i capitali in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei capitali in questione, ivi compresa la gestione di portafoglio.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i capitali, le attività finanziarie o le risorse economiche appartenenti a taluni membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato I.

2. È vietato mettere a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o organismi di cui all'allegato I, direttamente o indirettamente, capitali, attività finanziarie o risorse economiche.

Articolo 3

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di notifica, riservatezza e segreto professionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

a) forniscono immediatamente tutte le informazioni atte a facilitare l'osservanza del presente regolamento, come ad esempio quelle riguardanti i conti e gli importi congelati ai sensi dell'articolo 2 alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato III e alla Commissione.

Vengono fornite in particolare le informazioni disponibili riguardanti i capitali, le attività finanziarie o le risorse appartenenti a o controllati da persone figuranti nell'allegato I nei 6 mesi che precedono l'entrata in vigore del presente regolamento;

b)...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT