Council Regulation (EC) No 290/2001 of 12 February 2001 extending the programme of incentives and exchanges for legal practitioners in the area of civil law (Grotius — civil) (Text with EEA relevance)

Published date14 February 2001
Subject MatterJustice and home affairs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 43, 14 February 2001
EUR-Lex - 32001R0290 - IT 32001R0290

Regolamento (CE) n. 290/2001 del Consiglio, del 12 febbraio 2001, che rinnova il programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia in materia di diritto civile (Grotius-civile) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 14/02/2001 pag. 0001 - 0004


Regolamento (CE) n. 290/2001 del Consiglio

del 12 febbraio 2001

che rinnova il programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia in materia di diritto civile (Grotius-civile)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e di sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. Al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità adotta tra l'altro, nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno.

(2) L'istituzione di un quadro per le iniziative di formazione, informazione, studi e scambi per gli operatori della giustizia può accrescere la comprensione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e, quindi, rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione giudiziaria in materia civile fra Stati membri.

(3) Il corretto funzionamento del mercato interno esige la rimozione di tali ostacoli.

(4) Questa materia rientra nell'articolo 65 del trattato CE.

(5) Secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, grazie alle economie attese dalle azioni prospettate e agli effetti cumulativi di queste.

(6) Il 28 ottobre 1996 il Consiglio ha adottato l'azione comune 96/636/GAI che istituisce un programma di incoraggiamento e di scambi destinato agli operatori della giustizia (Grotius)(4). Il programma Grotius mira a facilitare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri favorendo la reciproca conoscenza dei sistemi giuridici e giudiziari. Esso è destinato agli operatori della giustizia e consente di finanziare attività di formazione, programmi di scambi e di tirocini, organizzazione di incontri, studi e ricerche e diffusione delle informazioni.

(7) Il programma Grotius scade nel 2000. Si ritiene utile rinnovarlo, ma per un periodo transitorio di un anno soltanto, in attesa dei risultati di una riflessione approfondita sul suo futuro, ossia sui suoi obiettivi, il suo funzionamento e le sue relazioni con altri programmi esistenti.

(8) Il rinnovo del programma Grotius avviene mediante uno strumento comunitario per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia civile. È in corso un esercizio distinto e parallelo di rinnovo del programma Grotius per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, in base ad uno strumento che rientra nel trattato sull'Unione europea.

(9) La sostanza delle disposizioni dell'azione comune del 96/636/GAI è stata ripresa nel presente regolamento, con alcuni adattamenti richiesti dalla limitazione del campo di applicazione alle questioni di...

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