Council Regulation (EC) No 3317/94 of 22 December 1994 laying down general provisions concerning the authorization of fishing in the waters of a third country under a fisheries agreement

Published date31 December 1994
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 350, 31 December 1994
EUR-Lex - 31994R3317 - IT 31994R3317

Regolamento (CE) n. 3317/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca

Gazzetta ufficiale n. L 350 del 31/12/1994 pag. 0013 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 7 pag. 0042
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 7 pag. 0042


REGOLAMENTO (CE) N. 3317/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che stabilisce le disposizioni generali relative all'autorizzazione ad esercitare la pesca nelle acque di un paese terzo nell'ambito di un accordo di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (4), spetta al Consiglio deliberare sulle disposizioni generali relative ai permessi di pesca applicabili ai pescherecci comunitari che operano, nel quadro di un accordo di pesca tra la Comunità ed un paese terzo, nelle acque del paese terzo in questione;

considerando che, per garantire una gestione efficace e trasparente delle attività di pesca esercitate dai pescherecci comunitari, nel contesto degli accordi di pesca conclusi tra la Comunità e i paesi terzi, è necessario che ciascuno Stato membro provveda, da un lato, a rilasciare ai pescherecci, che hanno ottenuto una licenza di pesca di un paese terzo, l'autorizzazione ad esercitare tale attività di pesca e, dall'altro, a vietare l'esercizio della pesca nelle acque dei paesi terzi ai pescherecci sprovvisti di tale autorizzazione, affinché siano rispettati gli impegni assunti dalla Comunità nei riguardi del paese terzo in questione;

considerando che occorre stabilire le procedure che la Commissione e lo Stato membro di bandiera devono seguire per consentire la gestione delle attività in questione e che è necessario prevedere la modalità di applicazione per l'attuazione di procedure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative alle attività di pesca dei...

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