Regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente alla copertura geografica e demografica dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato

Published date31 July 1998
Subject MatterEconomic and monetary policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 214, 31 July 1998
TESTO consolidato: 31998R1688 — IT — 20.08.1998

1998R1688 — IT — 20.08.1998 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B ▼C1 REGOLAMENTO (CE) N. 1688/98 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente alla copertura geografica e demografica dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato ▼B (GU L 214, 31.7.1998, p.23)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 319, 23.11.2002, pag. 30 (1688/98)



▼B

▼C1

REGOLAMENTO (CE) N. 1688/98 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, relativamente alla copertura geografica e demografica dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato

▼B



IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ( 1 ), in particolare gli articolo 4 e 5, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea ( 2 ),

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 2494/95, ogni Stato membro è tenuto a compilare un indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) a decorrere dal gennaio 1997; che l'obbligo di compilare tale indice non mette in discussione il diritto degli Stati membri di pubblicare i propri indici di inflazione nazionali e non armonizzati che essi desiderino eventualmente usare per scopi di politica nazionale;

considerando che il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ( 3 ), definisce un campo di applicazione iniziale per gli IPCA che si limita ai beni e servizi contemplati dalla totalità o dalla maggior parte degli indici dei prezzi al consumo (IPC) nazionali;

considerando che il regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione relativamente al campo di applicazione dei beni e dei servizi dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato ( 4 ), definisce il campo di applicazione dell'IPCA come i beni e i servizi inclusi nella spesa per consumi finali delle famiglie in termini monetari;

considerando che ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2494/95 l'IPCA deve essere basato sui prezzi dei beni e servizi acquistabili nel territorio economico dello Stato membro e destinati al soddisfacimento diretto della domanda dei consumatori; che le ponderazioni dell'IPCA richiedono una definizione armonizzata della loro copertura geografica e demografica;

considerando che per l'elaborazione dell'indice dei prezzi al consumo dell'Unione monetaria (IPICUM) e dell'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) è necessario un concetto geografico armonizzato per gli IPCA;

considerando che il comitato del programma statistico (CPS) non ha formulato un parere entro il termine fissato dal suo presidente; che pertanto, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2494/95, la Commissione sottoporrà senza indugio al Consiglio, una proposta in merito alle misure da adottare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1749/96 è modificato come segue:

...

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