Council Regulation (EC) No 1227/2001 of 18 June 2001 derogating from certain provisions of Regulation (EC) No 2792/1999 laying down the detailed rules and arrangements regarding Community structural assistance in the fisheries sector

Published date23 June 2001
Subject MatterCoordination of structural instruments,economic, social and territorial cohesion,Fisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 168, 23 June 2001
EUR-Lex - 32001R1227 - IT

Regolamento (CE) n. 1227/2001 del Consiglio, del 18 giugno 2001, recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 168 del 23/06/2001 pag. 0001 - 0002


Regolamento (CE) n. 1227/2001 del Consiglio

del 18 giugno 2001

recante deroga di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali della Comunità nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2792/1999(4) definisce le modalità e le condizioni delle azioni della Comunità nel settore della pesca. L'articolo 16, in particolare, stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono concedere, con un contributo finanziario dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), indennità ai pescatori e ai proprietari di navi per l'arresto temporaneo delle attività in caso di mancato rinnovo o di sospensione di un accordo di pesca.

(2) Il mancato rinnovo dell'accordo di pesca con il Marocco, scaduto il 30 novembre 1999, ha avuto conseguenze socioeconomiche tali che è opportuno prorogare la durata massima delle indennità in questione, per consentire la realizzazione dei piani di riconversione delle flotte interessate, piani approvati dalla Commissione il 30 ottobre 2000.

(3) Il contributo finanziario dello SFOP versato dopo il 1o gennaio 2000 ai pescatori e ai proprietari di navi colpiti da questa situazione rappresenta un volume tale che, nei programmi strutturali degli Stati membri interessati, gli stanziamenti SFOP ancora disponibili nell'ambito dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2792/1999 non bastano più per adottare, in misura significativa e sino al 31 dicembre 2006, altre misure di questo tipo. È pertanto opportuno derogare ai limiti previsti al paragrafo 3 dello stesso articolo, senza tuttavia modificare la dotazione globale di stanziamenti SFOP prevista dai programmi interessati.

(4) Per garantire la continuità nell'erogazione delle indennità per le flotte comunitarie che dipendono...

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