Council Regulation (EC) No 3288/94 of 22 December 1994 amending Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark for the implementation of the agreements concluded in the framework of the Uruguay Round
Published date | 31 December 1994 |
Subject Matter | General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),Intellectual, industrial and commercial property,World Trade Organization,Provisions under Article 235 EEC |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 349, 31 December 1994 |
Regolamento (CE) n. 3288/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio Comunitàrio ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round
Gazzetta ufficiale n. L 349 del 31/12/1994 pag. 0083 - 0084
edizione speciale finlandese: capitolo 17 tomo 2 pag. 0037
edizione speciale svedese/ capitolo 17 tomo 2 pag. 0037
REGOLAMENTO (CE) N. 3288/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario ai fini dell'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dell'Uruguay Round
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando che l'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominato Accordo OMC) è stato firmato a nome della Comunità e che l'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato Accordo TRIPS), allegato all'Accordo OMC, contiene disposizioni dettagliate sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale al fine di fissare norme internazionali in questo settore per promuovere il commercio internazionale e prevenire le distorsioni degli scambi e gli attriti dovute alla mancanza di un'adeguata ed efficace tutela della proprietà intellettuale;
considerando che, per garantire che tutta la legislazione comunitaria pertinente sia pienamente conforme all'Accordo TRIPS, la Comunità deve adottare determinate misure in relazione agli atti comunitari vigenti in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale; che tali misure comportano per taluni aspetti l'emendamento o la modifica di atti comunitari e che dette misure comportano altresì l'integrazione degli atti comunitari vigenti;
considerando che il regolamento (CE) n. 40/94 (2) istituisce il marchio comunitario; che l'articolo 5 del regolamento n. 40/94 definisce i «titolari del marchio comunitario» facendo riferimento in particolare alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e richiede un trattamento di reciprocità da parte dei paesi che non partecipano alla convenzione di Parigi; che l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 40/94, relativo al diritto di priorità, deve anch'esso essere modificato a questo...
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