Council Regulation (EC) No 1161/97 of 25 June 1997 amending Regulation (EC) No 3290/94 on the adjustments and transitional arrangements required in the agriculture sector in order to implement the agreements concluded during the Uruguay Round of multilateral trade negotiations
Published date | 27 June 1997 |
Subject Matter | Commercial policy,Agriculture and Fisheries,General Agreement on Tariffs and Trade (GATT),World Trade Organization |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 169, 27 June 1997 |
Regolamento (CE) n. 1161/97 del Consiglio del 25 giugno 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 3290/94 relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round
Gazzetta ufficiale n. L 169 del 27/06/1997 pag. 0001 - 0001
REGOLAMENTO (CE) N. 1161/97 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1997 che modifica il regolamento (CE) n. 3290/94 relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3290/94 autorizza la Commissione ad adottare le misure necessarie per agevolare il passaggio dal regime esistente prima dell'attuazione dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round a quello derivante dagli adattamenti della normativa agricola ivi previsti; che tali misure transitorie possono essere adottate entro il 30 giugno 1997 e la loro applicazione è limitata a questa data; che risulta che alcune delle materie che costituiscono attualmente oggetto di tali misure transitorie non potranno essere definitivamente disciplinate entro il termine suddetto; che si tratta in particolare dell'adattamento di alcuni accordi conclusi con paesi terzi; che è quindi necessario prorogare di un anno il periodo nel corso del quale la Commissione può adottare misure transitorie,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3290/94, la data del «30 giugno 1997» è sostituita dal «30 giugno 1998».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e...
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