Council Regulation (EC) No 1346/2002 of 25 July 2002 amending Regulation (EC) No 2465/96 concerning the interruption of economic and financial relations between the European Community and Iraq

Published date26 July 2002
Subject MatterExternal relations,Common foreign and security policy,Free movement of capital
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 197, 26 July 2002
EUR-Lex - 32002R1346 - IT 32002R1346

Regolamento (CE) n. 1346/2002 del Consiglio, del 25 luglio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2465/96 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq

Gazzetta ufficiale n. L 197 del 26/07/2002 pag. 0001 - 0013


Regolamento (CE) n. 1346/2002 del Consiglio

del 25 luglio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2465/96 relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune del Consiglio 2002/599/PESC, del 22 luglio 2002, che integra la posizione comune 96/741/PESC relativa alle deroghe dell'embargo nei confronti dell'Iraq(1),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2465/96 del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativo all'interruzione delle relazioni economiche e finanziarie tra la Comunità europea e l'Iraq(2), vieta, con alcune eccezioni, l'esportazione in Iraq di tutti i prodotti e le merci originari della, provenienti dalla o in transito attraverso la Comunità. Questo regime di esportazione è stato imposto a seguito delle risoluzioni 661(1990), 687(1991) e 986(1995) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2) A norma della risoluzione 986(1995) è stato aperto un conto presso terzi per il finanziamento di talune esportazioni in Iraq. Il 14 maggio 2002 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1409(2002), che stabilisce nuove procedure e regole per l'autorizzazione delle esportazioni in Iraq finanziate a partire dal suddetto conto. Tali procedure e regole sono state applicabili fino al 30 maggio 2002.

(3) Di conseguenza, si controllerà se le esportazioni per le quali viene presentata una domanda di finanziamento a partire dal conto presso terzi non figurano nell'elenco delle merci e dei prodotti militari e nell'elenco rivisto delle merci soggette a controllo (GRL), anch'essi adottati dal Consiglio di sicurezza. Il GRL comprende beni, servizi e tecnologie che possono essere utilizzati per scopi sia civili che militari (beni a duplice uso).

(4) Se i prodotti da esportare non figurano in tali elenchi, l'Ufficio del programma Iraq (OIP) conferma per iscritto allo Stato che ha presentato la domanda che quest'ultima non contiene merci o prodotti figuranti in detti elenchi. In caso di rilascio di tale conferma, l'esportazione può essere finanziata tramite il conto presso terzi. Tuttavia, tale pagamento è soggetto alle condizioni di cui al paragrafo 8(a) della risoluzione 986(1995), che prevede che l'esportazione avvenga su richiesta del governo dell'Iraq, che l'Iraq garantisca effettivamente l'equa distribuzione dei beni importati sulla base di un piano presentato al Segretariato generale e approvato dal medesimo e che il Segretariato generale riceva conferma autenticata dell'arrivo in Iraq dei beni esportati.

(5) Se contiene prodotti che figurano nel GRL rivisto, la domanda è trasmessa al comitato istituito dalla risoluzione 661(1990). Le esportazioni non sono consentite se il comitato non dà la sua autorizzazione. Al riguardo si noti che il comitato può autorizzare le esportazioni di merci e di prodotti figuranti nel GRL rivisto. Se la domanda contiene materiali di armamento, questa parte della domanda sarà considerata come non suscettibile di autorizzazione.

(6) Le domande relative al finanziamento delle esportazioni in Iraq a partire dal conto presso terzi devono essere presentate all'OIP tramite le missioni diplomatiche degli Stati e le organizzazioni internazionali accreditate presso le Nazioni Unite utilizzando il modulo prescritto dal Consiglio di sicurezza.

(7) È opportuno che le competenti autorità della Comunità confermino senza indugio e per iscritto alla persona, all'entità o all'organismo in nome dei quali è stata fatta la domanda, l'eventuale conferma ricevuta dall'OIP o l'eventuale autorizzazione ricevuta dal suddetto comitato. La conferma costituisce una prova sufficiente del fatto che l'esportazione non viola il regolamento (CE) n. 2465/96 e che il comitato ha autorizzato l'esportazione o che quest'ultima non necessita di un'autorizzazione. Tuttavia, la conferma non costituisce un'autorizzazione d'esportazione quale richiesta ai sensi della normativa comunitaria in vigore e, in particolare, del regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso(3). Per quanto concerne i prodotti alimentari, l'autorità competente dovrebbe confermare per iscritto che l'esportazione o il transito sono stati notificati al comitato a norma della risoluzione 661(1990).

(8) Il regolamento (CE) n. 2465/96 dovrebbe essere modificato per tener conto del fatto che le esportazioni non violano tale regolamento se, secondo le nuove procedure e regole, è...

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