Council Regulation (EC) No 1628/96 of 25 July 1996 relating to aid for Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the former Yugoslav Republic of Macedonia

Published date14 August 1996
Subject MatterFinancial provisions,Assistance,Provisions under Article 235 EEC,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 204, 14 August 1996
EUR-Lex - 31996R1628 - IT

Regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio del 25 luglio 1996 relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 14/08/1996 pag. 0001 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 1628/96 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 1996 relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Iugoslavia e all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che lo sviluppo economico, il ripristino della società civile e la cooperazione tra le repubbliche sorte dall'ex Iugoslavia secondo l'impostazione regionale definita dal Consiglio sono indissociabili dalla pace e dalla stabilità nella regione dei Balcani;

considerando che occorre avviare gli interventi di riparazione e di ripristino delle infrastrutture, unitamente alle riforme politiche ed economiche;

considerando che la Comunità ha deciso di contribuire a tali azioni alle condizioni enunciate dal Consiglio;

considerando che essa intende subordinare il proprio sostegno al rispetto delle condizioni politiche ed economiche fissate dagli accordi di pace firmati a Parigi il 14 dicembre 1995 e in particolare al rispetto dei diritti umani;

considerando che, per favorire la riconciliazione tra le varie parti e per scongiurare la comparsa di nuovi focolai di conflitto, è necessario prestare particolare attenzione ad interventi con finalità economiche e sociali, che favoriscano in particolare l'occupazione, la restaurazione della società civile nonché il ritorno e il reinserimento dei profughi e degli sfollati;

considerando che, per consentire una gestione efficace delle misure previste dal presente regolamento e attuare azioni a medio termine, è opportuno adottare un approccio pluriennale sino al 31 dicembre 1999;

considerando che l'aiuto della Comunità europea deve accompagnarsi alla massima trasparenza in sede di attuazione del sostegno finanziario e ad un rigoroso controllo sull'impiego dei fondi;

considerando che un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 è inserito nel presente regolamento per l'intera durata del programma fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

considerando che l'attuazione delle azioni previste può contribuire al raggiungimento degli obiettivi della Comunità; che il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azioni diversi da quelli dell'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità attua misure d'aiuto, secondo le condizioni specifiche definite dal Consiglio, in particolare progetti, programmi e azioni di cooperazione per la ricostruzione, il ritorno dei profughi e degli sfollati e la cooperazione economica e regionale in Bosnia-Erzegovina, in Croazia, nella Repubblica federale di Iugoslavia e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento, nel periodo 1996-1999, è di 400 milioni di ECU.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle previsioni finanziarie.

Il finanziamento comunitario a titolo del presente regolamento avviene sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Articolo 2

Il presente regolamento si fonda sul rispetto dei principi democratici e dello Stato di diritto, nonché sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, che ne costituiscono un elemento essenziale. Le condizioni specifiche definite dal Consiglio per l'attuazione della cooperazione con l'ex Iugoslavia costituiscono parimenti un elemento essenziale del presente regolamento.

Articolo 3

Le organizzazioni regionali e internazionali, gli enti pubblici e parapubblici, le organizzazioni di sostegno alle imprese, gli operatori privati, le cooperative, le società mutue, le associazioni, le fondazioni...

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