Council Regulation (EC) No 711/95 of 27 March 1995 amending Regulation (EEC) No 2075/92 on the common organization of the market in raw tobacco
Published date | 01 April 1995 |
Subject Matter | Tobacco |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 73, 1 April 1995 |
Regolamento (CE) n. 711/95 del Consiglio del 27 marzo 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio
Gazzetta ufficiale n. L 073 del 01/04/1995 pag. 0013 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 711/95 DEL CONSIGLIO del 27 marzo 1995 che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che il regolamento (CEE) n. 2075/92 (3) stabilisce le misure di orientamento e di contenimento della produzione di tabacco greggio; che, in base all'esperienza acquisita, risulta necessario modificarlo per orientare meglio la produzione;
considerando che l'importo totale del premio deve essere versato, in definitiva, ai produttori; che è opportuno consentire agli Stati membri che lo scelgano di procedere al versamento dei premi direttamente ai produttori;
considerando che le quantità prodotte che beneficiano del premio devono essere determinate per ciascun produttore; che spetta agli Stati membri ripartire, entro i limiti di garanzia fissati, queste quote tra i produttori interessati, poiché le norme comunitarie instaurate a tal fine sono volte e garantire un'equa attribuzione sulla base delle quantità consegnate in passato, senza tener conto tuttavia delle produzioni anomale constatate;
considerando che il tabacco prodotto in eccedenza della quota da parte di un produttore non può dar diritto al beneficio del premio; che occorre tuttavia tener conto della possibilità di produzioni eccedentarie involontarie; che è opportuno consentire agli interessati di riportare tali eccedenze al raccolto successivo, entro certi limiti, a condizione di rispettare la quota totale per i due raccolti;
considerando che è opportuno consentire agli Stati membri, se in grado di farlo, di versare direttamente i premi ai produttori già a partire dal raccolto 1994,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 2075/92 è modificato come segue:
1) Il testo dell'articolo 6 è sostituito con il seguente:
« Articolo 6 1. Il contratto di coltivazione contiene almeno i seguenti elementi:
-...
To continue reading
Request your trial