Council Regulation (EC) No 1721/1999 of 29 July 1999 laying down certain control measures in respect of vessels flying the flag of Non-Contracting Parties to the Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
Published date | 03 August 1999 |
Subject Matter | External relations,Fisheries policy,Environment |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 203, 03 August 1999 |
Regolamento (CE) n. 1721/1999 del Consiglio del 29 luglio 1999 che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico
Gazzetta ufficiale n. L 203 del 03/08/1999 pag. 0014 - 0015
REGOLAMENTO (CE) N. 1721/1999 DEL CONSIGLIO
del 29 luglio 1999
che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,
vista la proposta della Commissione(1),
visto il parere del Parlamento europeo(2),
considerando quanto segue:
(1) la Comunità europea è parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in prosieguo denominata "convenzione CCAMLR"(3);
(2) la convenzione CCAMLR stabilisce un quadro idoneo alla cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine mediante, tra l'altro, l'istituzione di una commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in prosieguo denominata "CCAMLR", e l'adozione di proposte riguardanti misure di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine presenti nella zona di applicazione della convenzione CCAMLR, che diventano vincolanti per le parti contraenti;
(3) la pratica di ricorrere a pescherecci battenti bandiera di parti non contraenti della CCAMLR in modo da non dover rispettare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla CCAMLR pregiudica gravemente l'efficacia di tali misure e va pertanto scoraggiata;
(4) la CCAMLR ha ripetutamente invitato le parti non contraenti in questione ad aderire alla convenzione CCAMLR o ad accettare di applicarne le misure di conservazione e di gestione al fine di assumersi le proprie responsabilità per quanto riguarda i pescherecci battenti la loro bandiera;
(5) la CCAMLR, nella XVI riunione annuale tenutasi dal 27 ottobre al 7 novembre 1997, ha adottato una misura di conservazione concernente un programma diretto a favorire l'osservanza delle misure di conservazione della CCAMLR da parte dei pescherecci di parti non contraenti, con l'obiettivo di evitare che l'efficacia delle misure di...
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