Council Regulation (EC) No 3179/93 of 16 November 1993 amending Regulation No 136/66/EEC on the establishment of a common organization of the market in oils and fats
Published date | 20 November 1993 |
Subject Matter | Oils and fats |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 285, 20 November 1993 |
Regolamento (CE) n. 3179/93 del Consiglio del 16 novembre 1993 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
Gazzetta ufficiale n. L 285 del 20/11/1993 pag. 0009 - 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 53 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 53 pag. 0180
REGOLAMENTO (CE) N. 3179/93 DEL CONSIGLIO del 16 novembre 1993 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che ai sensi dell'articolo 12 del regolamento n. 136/66/CEE (3) gli acquisti di olio d'oliva all'intervento si limitano agli ultimi quattro mesi della campagna; che l'esperienza ha dimostrato come, su alcuni mercati della Comunità, si possa verificare una situazione di grave crisi prima dell'apertura dell'intervento; che, per poter ovviare a tali difficoltà, occorre prevedere la possibilità di decidere, a livello comunitario, misure d'intervento adatte a tali circostanze,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento n. 136/66/CEE è completato dall'articolo seguente:
« Articolo 12 bis
1. Qualora si verifichino, in alcune regioni della Comunità, gravi perturbazioni di mercato prima dell'inizio del periodo d'intervento di cui all'articolo 12, possono decidersi misure particolari d'intervento.
2. La natura e l'applicazione delle misure particolari di cui al paragrafo 1, nonché le modalità e le procedure per la vendita o per qualsiasi altra destinazione del prodotto oggetto di queste misure, sono decise secondo la procedura prevista all'articolo 38. »
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 1993.
Per il Consiglio
Il...
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