Council Regulation (EC) No 2821/98 of 17 December 1998 amending, as regards withdrawal of the authorisation of certain antibiotics, Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs

Published date29 December 1998
Subject MatterAnimal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 351, 29 December 1998
EUR-Lex - 31998R2821 - IT 31998R2821

Regolamento (CE) n. 2821/98 del Consiglio del 17 dicembre 1998 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in ordine alla revoca dell'autorizzazione di taluni antibiotici

Gazzetta ufficiale n. L 351 del 29/12/1998 pag. 0004 - 0008


REGOLAMENTO (CE) N. 2821/98 DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1998 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, in ordine alla revoca dell'autorizzazione di taluni antibiotici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare l'articolo 151, in combinato disposto con l'allegato XV, titolo VII, punto E, paragrafo 4, dell'atto,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che il Regno di Svezia è stato autorizzato, secondo le disposizioni previste nell'allegato XV dell'atto di adesione, a mantenere la legislazione nazionale vigente prima dell'adesione sino al 31 dicembre 1998, per quanto riguarda il divieto di impiego nell'alimentazione degli animali degli additivi appartenenti alla categoria degli antibiotici; che il 2 febbraio 1998 esso ha presentato alcune richieste di adeguamento, accompagnate da circostanziate motivazioni scientifiche, per gli antibiotici denominati avilamicina, zincobacitracina, flavofosfolipolo, ardacina e avoparcina, spiramicina, fosfato di tilosina e virginiamicina; che la Commissione è tenuta a prendere, anteriormente al 31 dicembre 1998, una decisione sulle richieste di adeguamento presentate dal Regno di Svezia;

(2) considerando che, conformemente all'articolo 11 della direttiva 70/524/CEE, uno Stato membro può provvisoriamente sospendere l'autorizzazione dell'impiego di uno degli additivi elencati nell'allegato della direttiva qualora, in base a una motivazione circostanziata in ragione di nuovi dati ovvero in base a una nuova valutazione dei dati esistenti effettuata dopo l'adozione delle disposizioni in questione, esso constati che detto additivo comporta un pericolo per la salute degli uomini o degli animali o per l'ambiente;

(3) considerando che la Repubblica di Finlandia, dopo la scadenza della deroga accordatale dall'atto di adesione, ha vietato l'impiego sul suo territorio del fosfato di tilosina e della spiramicina nell'alimentazione degli animali a partire dal 1° gennaio 1998, in base alla motivazione circostanziata da essa presentata il 12 marzo 1997 conformemente agli obblighi che ad essa derivano dall'atto di adesione;

(4) considerando che il 15 gennaio 1998 il Regno di Danimarca ha vietato l'impiego sul suo territorio della virginiamicina nell'alimentazione degli animali; che il 13 marzo 1998 e il 1° aprile 1998 esso ha inviato agli altri Stati membri e alla Commissione una motivazione circostanziata nella quale vengono precisate le ragioni che giustificano la sua decisione;

(5) considerando che, in virtù dell'articolo 3a, lettera e), della direttiva 70/524/CEE, l'autorizzazione di una sostanza non è concessa se, per seri motivi attinenti alla salute umana o degli animali, essa è esclusivamente riservata all'uso medico o veterinario;

(6) considerando che l'autorizzazione dell'avoparcina, appartenente al gruppo dei glicopeptidi, è stata revocata il 30 gennaio 1997 (2), quale misura cautelativa; che tale divieto doveva essere riesaminato dalla Commissione anteriormente al 31 dicembre 1998, in base ai risultati dei vari studi sullo sviluppo di resistenza per somministrazione di antibiotici, in particolare di glicopeptidi, nonché del programma di sorveglianza della resistenza microbica negli animali cui sono stati somministrati antibiotici, programma che dovranno segnatamente attuare i responsabili della commercializzazione degli additivi in causa; che nessun nuovo argomento è giunto a tutt'oggi alla Commissione, e che pertanto un riesame del divieto non è giustificato;

(7) considerando d'altra parte che il 12 gennaio 1998 (3), a titolo precauzionale, è stato deciso di non prorogare l'autorizzazione di un altro glicopeptide, l'ardacina, fintanto che non saranno disponibili i risultati delle ricerche ancora da effettuarsi sull'avoparcina;

(8) considerando che la Commissione ha consultato il comitato scientifico per l'alimentazione animale (SCAN) allo scopo di stabilire se, per seri motivi attinenti alla salute umana o degli animali, convenisse riservare l'impiego del fosfato di tilosina e della spiramicina all'impiego veterinario; che, dopo aver esaminato le motivazioni addotte dalla Finlandia per vietare l'impiego di questi macrolidi quali additivi, detto comitato, nel suo parere del 5 febbraio 1998, ha constatato che i dati...

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