Council Regulation (EC) No 1645/2003 of 18 June 2003 amending Regulation (EC) No 2965/94 setting up a Translation Centre for the bodies of the European Union

Published date29 September 2003
Subject MatterProvisions governing the Institutions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 245, 29 September 2003
EUR-Lex - 32003R1645 - IT

Regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 245 del 29/09/2003 pag. 0013 - 0015


Regolamento (CE) n. 1645/2003 del Consiglio

del 18 giugno 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 2965/94 relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere della Corte dei conti(3),

considerando quanto segue:

(1) È opportuno armonizzare talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea(4) con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(5) (qui di seguito denominato "regolamento finanziario generale"), in particolare l'articolo 185.

(2) È opportuno modificare l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2965/94, nell'intento di chiarire le modalità di finanziamento del Centro.

(3) I principi generali e i limiti che disciplinano il diritto di accesso ai documenti, previsto dall'articolo 255 del trattato CE, sono stati definiti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione(6).

(4) In occasione dell'adozione del regolamento (CE) n. 1049/2001 le tre istituzioni hanno convenuto, con una dichiarazione comune, che le agenzie e organismi analoghi dovrebbero adottare norme conformi a detto regolamento.

(5) È necessario quindi includere nel regolamento (CE) n. 2695/94 le disposizioni necessarie perché il regolamento (CE) n. 1049/2001 sia applicabile al Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea, nonché una clausola di ricorso giurisdizionale al fine di garantire l'esercizio del diritto di ricorso contro un rifiuto di accesso ai documenti.

(6) Il regolamento (CE) n. 2965/94 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2965/94 è modificato come segue:

1) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Il consiglio d'amministrazione adotta una relazione annuale sulle attività del Centro e la comunica, al più tardi il 15 giugno di ogni anno, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, nonché agli organismi di cui all'articolo 2.

4. Il Centro trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione utile riguardante i risultati delle procedure di valutazione.";

2) All'articolo 10, paragrafo 2:

a) la lettera b)...

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