Council Regulation (EC) No 1808/95 of 24 July 1995 opening and providing for the administration of Community tariff quotas bound in GATT for certain agricultural, industrial and fisheries products and establishing the detailed provisions for adapting these quotas

Published date27 July 1995
Subject MatterCustoms duties: Community tariff quotas
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 176, 27 July 1995
EUR-Lex - 31995R1808 - IT

Regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti

Gazzetta ufficiale n. L 176 del 27/07/1995 pag. 0001 - 0091


REGOLAMENTO (CE) N. 1808/95 DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1995 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro dell'accordo sulle tariffe doganali e il commercio (GATT), la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, a determinate condizioni, contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo, per una serie di prodotti agricoli industriali e della pesca;

considerando che, per quanto riguarda la carta da giornale (numero d'ordine 09.0015), la Comunità ha concluso un accordo sotto forma di scambio di lettere con il Canada che prevede l'apertura di un contingente tariffario di 650 000 tonnellate, di cui 600 000 tonnellate, conformemente all'articolo XIII del GATT, riservate fino al 30 novembre di ogni anno solo ai prodotti provenienti dal Canada; che tale accordo prevede inoltre l'obbilgo di aumentare del 5 % la parte del contingente riservata alle importazioni provenienti dal Canada, in caso di esaurimento, prima della scadenza di un determinato anno, della parte in questione;

considerando che, nell'accordo con gli Stati Uniti d'America relativo alle preferenze mediterranee, agli agrumi e alle paste alimentari la Comunità si è impegnata a sospendere provvisoriamente e parzialmente i dazi doganali applicabili a talune specie di frutta e succhi di frutta, entro il limite dei contingenti tariffari comunitari di adeguato volume e di durata variabile;

considerando che l'ammissione al beneficio di tali contingenti tariffari è tuttavia subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato di autenticità rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine e attestante che i prodotti rispondono alle caratteristiche specifiche previste;

considerando che con la sua decisione del 9 marzo 1993 la Commissione ha approvato gli accordi negoziati tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America riguardo all'importazione, a titolo permanente, in esenzione dei dazi doganali e di prelievi agricoli, di alcuni miscugli di radichette di malto e residui della vagliatura dell'orzo, nel limite di contingenti tariffari comunitari;

considerando che, nell'ambito dell'Uruguay-Round si è convenuto di mantenere la possiblità di esportazione sul mercato comunitario del fruttosio chimicamente puro, originario di paesi non legati alla Comunità da un accordo preferenziale;

considerando che, nell'ambito delle relazioni esterne, la Comunità si è impegnata ad aprire ogni anno, per periodi che vanno rispettivamente dal 1° luglio al 31 dicembre e dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, contingenti tariffari comunitari di 5 000 tonnellate con un dazio del 10 % per i filetti di naselli, presentati sotto forma di blocchi industriali con lische («standard»), congelati e, dopo vari adattamenti, di 1 870 000 ecu di valore aggiunto, in esenzione da dazio, per diversi trattamenti di perfezionamento di taluni prodotti tessili in traffico di perfezionamento passivo;

considerando che, per taluni prodotti fatti a mano, la Comunità si è dichiarata pronta ad aprire ogni anno un contingente tariffario comunitario, in esenzione da dazi, per un importo complessivo annuo di 10 540 00 ecu ed entro il limite di 1 200 000 ecu per ogni gruppo di prodotti considerato; che l'ammissione al beneficio di tale contingente tariffario comunitario è tuttavia subordinata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato rilasciato dagli organismi riconosciuti del paese di fabbricazione, attestante che le merci in questione sono fatte a mano;

considerando che per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e i tessuti di cotone, lavorati su telai a mano, la Comunità si è dichiarata disposta ad aprire contingenti tariffari comunitari annuali in esenzione da dazi, entro un limite di valore annuo per ciascuno di essi (valore in dogana) di 2 316 000 ecu per i tessuti di seta e 2 069 000 ecu per i tessuti di cotone; che l'ammissione al beneficio di tali contingenti tariffari comunitari è tuttavia subordinata alla presentazione di un certificato di fabbricazione riconosciuto dalle competenti autorità della Comunità, all'apposizione, all'inizio e alla fine di ogni pezza, di un marchio ammesso da dette autorità e al trasporto diretto dal paese di fabbricazione nella Comunità;

considerando che spetta alla Comunità decidere l'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti comunitari per quanto riguarda i prodotti figuranti negli allegati da I a IV del presente regolamento; che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché...

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