Council Regulation (EC) No 1890/94 of 27 July 1994 amending Regulation (EEC) No 1200/90 on the improvement of the Community production of apples
Published date | 30 July 1994 |
Subject Matter | Fruit and vegetables |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 197, 30 July 1994 |
Regolamento (CE) n. 1890/94 del Consiglio del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1200/90 relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele
Gazzetta ufficiale n. L 197 del 30/07/1994 pag. 0041 - 0041
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 60 pag. 0044
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 60 pag. 0044
REGOLAMENTO (CE) N. 1890/94 DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1994 che modifica il regolamento (CEE) n. 1200/90 relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,
vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che il regolamento (CEE) n. 1200/90 (3), ha avviato, per le campagne dal 1990/1991 al 1992/1993, un'azione di risanamento della produzione comunitaria di mele;
considerando che se detta azione ha consentito di estirpare 25 569,4 ha, di cui 19 368,7 ha nei nuovi Laender tedeschi, sembra tuttavia che il meleto comunitario è aumentato di 8 700 ha fra il 1987 e il 1992 (nuovi Laender esclusi);
considerando che siffatta, evoluzione del meleto potrebbe favorire ingenti eccedenze sul mercato nella campagna 1994/1995; che è quindi necessario ricorrere nuovamente, per questa campagna, all'azione di estirpazione di cui al regolamento (CEE) n. 1200/90, adattando le condizioni per la concessione del premio al fine di accrescerne l'efficacia,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CEE) n. 1200/90 è modificato come segue:
1) All'articolo 1:
- il brano di frase «Nel corso delle campagne dal 1990/1991 al 1992/1993» è sostituito dal seguente: «Nel corso delle campagne dal 1990/1991 al 1992/1993 e durante la campagna 1994/1995»;
- l'attuale testo diviene paragrafo 1;
- è aggiunto il seguente paragrafo:
«2. Gli Stati membri possono, per motivi obiettivi, segnatamente per la situazione particolare del mercato locale, per la salvaguardia dell'ambiente ovvero per la necessità di evitare una riduzione sproporzionata dell'occupazione, non applicare il presente regolamento su una parte o sulla totalità del loro territorio.»
2) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente testo:
«Tuttavia, per la campagna 1994/1995, l'estirpazione può interessare una parte del frutteto;».
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