Council Regulation (EC) No 1001/97 of 2 June 1997 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester textured filament yarn originating in Malaysia and collecting definitively the provisional duty imposed

Published date05 June 1997
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 145, 5 June 1997
EUR-Lex - 31997R1001 - IT 31997R1001

Regolamento (CE) n. 1001/97 del Consiglio del 2 giugno 1997 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati originari della Malaysia e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 05/06/1997 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 1001/97 DEL CONSIGLIO del 2 giugno 1997 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati originari della Malaysia e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in appresso: «il regolamento di base», in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

(1) Con il regolamento (CE) n. 53/97 (2), del 14 gennaio 1997 (in appresso «il regolamento sul dazio provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di filati di poliesteri testurizzati (in appresso «PTY») originari della Malaysia, classificati ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90.

B. Fase successiva del procedimento

(2) Subito dopo l'istituzione del dazio provvisorio, tutte le parti interessate sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni fondamentali in base ai quali erano state adottate le misure provvisorie.

Contemporaneamente, tutte le altre parti notoriamente interessate dal procedimento sono state informate in merito all'imposizione delle misure provvisorie.

(3) Il regolamento sul dazio provvisorio stabiliva altresì un termine entro il quale le parti interessate potevano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere ascoltate dalla Commissione.

(4) Nessuna parte, tuttavia, ha comunicato le proprie osservazioni o ha chiesto di essere ascoltata dalla Commissione entro il termine stabilito, né sono stati ricevuti altri commenti dopo tale data.

C. Prodotto in esame e prodotto simile, dumping, industria comunitaria, pregiudizio, causa del pregiudizio e interesse della Comunità

(5) Nessun'altra argomentazione è stata...

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