Council Regulation (EC) No 1009/2008 of 9 October 2008 amending Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers
Published date | 17 October 2008 |
Subject Matter | Agricultural structures,economic, social and territorial cohesion,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 276, 17 October 2008 |
17.10.2008 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 276/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1009/2008 DEL CONSIGLIO
del 9 ottobre 2008
recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) | L’articolo 68 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (2) prevede che, in caso di pagamenti per le carni bovine, gli Stati membri effettuino pagamenti supplementari agli agricoltori, alle condizioni previste nel titolo IV, capitolo 12, del medesimo regolamento. |
(2) | L’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che, per poter beneficiare dei pagamenti diretti di cui al titolo IV, capitolo 12, del medesimo regolamento, un animale debba essere identificato e registrato in conformità del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (3). |
(3) | L’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 prevede che ogni detentore di animali debba comunicare all’autorità competente — entro un termine stabilito dallo Stato membro e compreso fra tre e sette giorni — tutti i movimenti a destinazione di e a partire dall’azienda nonché tutte le nascite e tutti i decessi di animali avvenuti nell’azienda, specificandone la data. |
(4) | Occorre tuttavia chiarire la portata dell’obbligo stabilito dall’articolo 138 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Il semplice fatto che non sia stata comunicata all’autorità competente, entro il periodo indicato all’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000, la data della nascita, del decesso o di un qualsiasi movimento dell’animale non dovrebbe comportare automaticamente la sua decadenza dal beneficio del pagamento. Si può anche considerare l’inizio del periodo di detenzione dell’animale come momento appropriato per controllare che l’animale di cui trattasi sia effettivamente identificato e |
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