Council Regulation (EC) No 1112/2005 of 24 June 2005 amending Regulation (EC) No 2062/94 establishing a European Agency for Safety and Health at Work

Published date16 June 2006
Subject MatterSafety at work and elsewhere,Provisions governing the Institutions
L_2005184IT.01000501.xml
15.7.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 184/5

REGOLAMENTO (CE) N. 1112/2005 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all’istituzione di un’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2), contiene disposizioni relative agli obiettivi, ai compiti e all’organizzazione dell’Agenzia, in particolare del suo consiglio di amministrazione. Tali disposizioni sono state modificate in seguito all’adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, che ha comportato l’ingresso di nuovi membri nel consiglio d’amministrazione.
(2) La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, che costituiscono un elemento determinante per promuovere la qualità dell’occupazione, rappresentano uno degli ambiti più importanti della politica sociale dell’Unione europea. La comunicazione della Commissione dell’11 marzo 2002, intitolata «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006», mette in evidenza il ruolo importante che l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, di seguito denominata «Agenzia», deve svolgere nelle attività di promozione, sensibilizzazione e anticipazione dei rischi necessarie ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla citata strategia.
(3) Secondo la risoluzione del Consiglio del 3 giugno 2002 sulla comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» (3), l’Agenzia deve svolgere un ruolo trainante nelle azioni di raccolta e diffusione delle informazioni sulle buone prassi, nella sensibilizzazione e anticipazione dei rischi. Il Consiglio invita la Commissione a favorire attraverso l’Agenzia la cooperazione a livello europeo tra gli Stati membri e le parti sociali in previsione del futuro allargamento, e accoglie favorevolmente l’intenzione della Commissione di presentare una proposta volta a migliorare il funzionamento e i compiti dell’Agenzia in seguito alla relazione di valutazione esterna e al parere del comitato consultivo su detta relazione.
(4) Anche la risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2002 sulla comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» è favorevole al ruolo guida attribuito all’Agenzia in quanto protagonista fondamentale nell’ambito delle attività non legislative in materia di salute e di sicurezza a livello comunitario e auspica che la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l’Agenzia continuino a migliorare la loro cooperazione, in linea con i ruoli rispettivi in questo settore.
(5) Il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 giugno 2002 in merito alla comunicazione della Commissione «Adattarsi alle trasformazioni del lavoro e della società: una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza 2002-2006» (4) sottolinea il ruolo dell’Agenzia ai fini della valutazione dei rischi e l’esigenza di contatti regolari tra l’Agenzia e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per evitare doppioni e promuovere una riflessione comune.
(6) La comunicazione della Commissione sulla valutazione dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, redatta a norma dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 2062/94 e fondata sulla valutazione esterna condotta nel 2001, nonché sui contributi del consiglio di amministrazione e del comitato consultivo della Commissione per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, sottolinea l’esigenza di modificare il regolamento (CE) n. 2062/94 per preservare e migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e delle sue strutture di gestione.
(7) Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a rivedere la composizione e il funzionamento dei consigli di amministrazione delle agenzie e a presentare proposte in tal senso.
(8) Un parere comune relativo alla direzione e al funzionamento futuri dei consigli di amministrazione dell’Agenzia, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro è stato presentato alla Commissione dai rispettivi consigli di amministrazione.
(9) La gestione tripartita dell’Agenzia, del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, alla quale concorrono i rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori, costituisce un elemento fondamentale per il successo di tali organismi.
(10) La partecipazione delle parti sociali alla direzione di questi tre organismi comunitari crea una specificità che impone loro di funzionare in base a norme comuni.
(11) L’esistenza, all’interno del consiglio d’amministrazione tripartito, dei tre gruppi in rappresentanza dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori, e la nomina di un coordinatore per i gruppi dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono dimostrate fondamentali. Tale organizzazione dovrebbe pertanto essere formalizzata ed estesa anche al gruppo dei governi. In linea con gli orientamenti relativi allo sviluppo di futuri organismi comunitari inseriti nella comunicazione della Commissione «Inquadramento delle agenzie europee di regolazione», in particolare con l’esigenza di riconoscere la rappresentanza delle parti interessate nei consigli di tali organismi e coerentemente con il principio concordato dai capi di Stato e di governo per un coinvolgimento più attivo delle parti sociali nello sviluppo dell’agenda per la politica sociale, a ciascun membro del consiglio di amministrazione (rappresentanti dei governi, dei datori di lavoro, dei lavoratori e della Commissione) deve essere uniformemente attribuito un voto.
(12) Il mantenimento della rappresentanza tripartita di ciascuno Stato membro garantisce il coinvolgimento di tutte le principali parti interessate e assicura che si tenga conto dei diversi interessi e approcci che caratterizzano le questioni sociali.
(13) Occorre prevedere le conseguenze pratiche che il prossimo allargamento dell’Unione comporterà per l’Agenzia e prepararvisi. La composizione e il funzionamento del consiglio di amministrazione dovrebbero essere adattati per tenere conto dell’adesione di nuovi Stati membri.
(14) L’ufficio di
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