Council Regulation (EC) No 1205/2007 of 15 October 2007 imposing anti-dumping duties on imports of integrated electronic compact fluorescent lamps (CFL-i) originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 384/96 and extending to imports of the same product consigned from the Socialist Republic of Vietnam, the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of the Philippines

Published date17 October 2007
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 272, 17 October 2007
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17.10.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1205/2007 DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2007

che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 11, paragrafo 2,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

(1) Con il regolamento (CE) n. 1470/2001 (2) («il regolamento originario») il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi dallo 0 al 66,1 % sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (le «lampade CFL-i» o «CFL-i») originarie della Repubblica popolare cinese («il paese interessato») («l’inchiesta iniziale»). Precedentemente la Commissione aveva istituito dazi antidumping provvisori mediante il regolamento (CE) n. 255/2001 (3) («il regolamento provvisorio»).
(2) Con il regolamento (CE) n. 866/2005 (4) («il regolamento di estensione») il Consiglio ha esteso le misure antidumping in vigore alle importazioni di lampade CFL-i spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine. Tale estensione è stata effettuata a seguito di un’inchiesta antielusione condotta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base.
(3) Con il regolamento (CE) n. 1322/2006 («il regolamento modificativo») il Consiglio ha modificato le misure antidumping in vigore. Tale modifica è stata apportata in seguito a un riesame intermedio relativo alla definizione del prodotto. Alla luce dei risultati dell’inchiesta il regolamento modificativo ha avuto per effetto di escludere dal campo di applicazione delle misure le lampade a voltaggio in corrente continua («DC-CFL-i»). Le misure antidumping avrebbero da allora in poi riguardato solo le lampade funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua) («AC-CFL-i»).
(4) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata il 18 aprile 2006 dalla Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated (CFL-i) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 25 %, della produzione comunitaria complessiva di lampade CFL-i.
(5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il persistere del dumping e del pregiudizio nei confronti dell’industria comunitaria. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame, il 19 luglio 2006 la Commissione ha avviato un’inchiesta (5) a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il richiedente ha inoltre presentato una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un riesame, l’8 settembre 2006 la Commissione ha avviato un’inchiesta (6) a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il campo di applicazione del riesame intermedio è limitato al livello di dumping relativo a un produttore esportatore, segnatamente Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen). Quest’ultimo riesame è in corso e non è oggetto del presente regolamento.
(6) La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio dei riesami il richiedente, i produttori comunitari, i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese (di seguito «gli esportatori cinesi»), gli importatori, gli operatori commerciali, gli utilizzatori e le associazioni di utilizzatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti del governo del paese esportatore.
(7) Essa ha inviato questionari a tutte le suddette parti e a quelle che si sono manifestate entro il termine stabilito negli avvisi di apertura.
(8) La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
(9) Considerato l’elevato numero di produttori esportatori nella RPC e di importatori del prodotto in esame, nell’avviso di apertura, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base, è stata presa in considerazione l’ipotesi di ricorrere al campionamento. Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare il campione, la Commissione ha inviato questionari di campionamento, chiedendo informazioni specifiche sul volume medio delle vendite e sui prezzi medi di ciascun produttore esportatore e importatore interessato.
(10) Sono pervenute risposte complete da tre esportatori cinesi e da tre importatori.
(11) È stato inviato un questionario anche ai produttori noti del potenziale paese di riferimento, la Repubblica di Corea («Corea»).
(12) Hanno risposto ai questionari anche quattro produttori comunitari, due produttori del paese di riferimento (Corea), un dettagliante (anche importatore) e sette fornitori di componenti ai produttori comunitari.
(13) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere del dumping e del pregiudizio e per accertare l’interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
a) produttore esportatore nella RPC collegato al produttore comunitario richiedente:
Osram China Lighting Ltd, Foshan City, provincia di Guangdong;
b) produttore esportatore nella RPC collegato agli altri produttori comunitari:
Zhejiang Yankon Group Co Ltd, Shangyu City, provincia di Zhejiang;
c) produttore esportatore nella RPC non collegato a produttori comunitari:
Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd Shenzhen City, provincia di Guangdong;
d) operatore commerciale collegato agli altri produttori comunitari:
Philips Hong Kong Ltd, Hong Kong SAR;
e) operatore commerciale non collegato a produttori comunitari:
Super Trend Lighting Ltd, Hong Kong SAR;
f) produttori nel paese di riferimento:
Osram Korea Ltd, Seul, Repubblica di Corea,
Hyosun Electric Co., Ltd, Paju-City, Repubblica di Corea;
g) fabbricanti comunitari:
Osram GmbH, Monaco e Augusta, Germania, e Osram Slovakia, Nové Zámky, Slovacchia,
Philips Lighting B.V., Eindhoven, Paesi Bassi e Philips Lighting Poland S.A, Pila, Polonia,
General Electric Zrt., Budapest, e Nagykaniza, Ungheria,
Sylvania Lighting International, Francoforte sul Meno, Germania, e Leeds, Regno Unito;
h) importatori comunitari:
Electro Cirkel B.V., Rotterdam, Paesi Bassi,
Kemner B.V., Amsterdam, Paesi Bassi,
Omicron UK Ltd, Huntingdon, Regno Unito;
i) fornitori comunitari:
ST Microelectronics Srl, Milano, Italia,
Vitri Electro-Metalurgica SA, Barcellona, Spagna;
j) dettagliante comunitario:
IKEA AB, Älmhult City, regione di Småland, Svezia.
(14) L’inchiesta sul rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping e del pregiudizio nel quadro del riesame in previsione della scadenza ha riguardato il periodo tra il 1o luglio 2005 e il 30 giugno 2006 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze significative ai fini della valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o gennaio 2003 e la fine del PIR («periodo in esame»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(15) Il prodotto in esame è lo stesso di cui al regolamento modificativo, ovvero lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, originarie della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificabili al codice NC ex 8539 31 90.
(16) La Commissione ha riscontrato che:
le lampade CFL-i prodotte e vendute sul mercato interno della RPC,
le lampade CFL-i prodotte nella RPC ed esportate nella Comunità,
le lampade CFL-i prodotte e vendute nella Comunità, e
le lampade CFL-i prodotte e vendute sul mercato interno del paese di riferimento
presentano
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