Council Regulation (EC) No 1244/2009 of 30 November 2009 amending Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement

Published date18 December 2009
Subject MatterFree movement of persons
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 336, 18 December 2009
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18.12.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 336/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1244/2009 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) La composizione degli elenchi di paesi terzi di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 539/2001 (2) dovrebbe essere e dovrebbe rimanere coerente con i criteri dettati dal considerando 5 dello stesso. Alcuni paesi terzi, la cui situazione è mutata rispetto a tali criteri, dovrebbero essere spostati da un allegato all’altro.
(2) Il 1o gennaio 2008 sono entrati in vigore gli accordi di facilitazione del visto con cinque paesi dei Balcani occidentali (Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Montenegro e Serbia), che costituiscono una prima tappa concreta del processo previsto dall’agenda di Salonicco verso un regime di esenzione dal visto per i cittadini dei paesi dei Balcani occidentali. Con ciascuno di questi paesi è stato avviato nel 2008 un dialogo sulla liberalizzazione dei visti, da realizzarsi mediante tabelle di marcia elaborate a tal fine. Nella sua valutazione relativa all’attuazione delle tabelle di marcia nel maggio 2009, la Commissione ha ritenuto che l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia avesse rispettato tutti i parametri di riferimento stabiliti nella sua tabella di marcia e, nella valutazione di novembre 2009, che anche il Montenegro e la Serbia rispettassero tutti i parametri stabiliti dalle rispettive tabelle di marcia.
(3) È opportuno pertanto spostare l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001. L’esenzione dall’obbligo del visto dovrebbe applicarsi soltanto ai titolari di passaporti biometrici rilasciati da uno dei tre paesi interessati.
(4) Per i residenti in Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 [«Kosovo (UNSCR 1244)»] e per le persone il cui certificato di cittadinanza è stato rilasciato per il territorio del Kosovo (UNSCR 1244), una direzione di coordinamento speciale, con sede a Belgrado, sarà competente a ricevere le domande di passaporto e a rilasciare i passaporti. Tuttavia, per questioni di sicurezza relative in particolare al rischio di immigrazione clandestina, è opportuno che i titolari di passaporto serbo rilasciato da tale direzione di coordinamento speciale siano esclusi dal regime di esenzione del visto concesso alla Serbia.
(5) Per ragioni di sicurezza e di certezza giuridica e in conformità dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001, è opportuno inserire il Kosovo (UNSCR 1244) nell’allegato I di tale regolamento. Quanto disposto fa salvo lo status del Kosovo (UNSCR 1244).
(6) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo
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