Council Regulation (EC) No 1260/2007 of 9 October 2007 amending Regulation (EC) No 318/2006 on the common organisation of the markets in the sugar sector

Published date27 October 2007
Subject MatterSugar,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 283, 27 October 2007
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27.10.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 283/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1260/2007 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Per mantenere l’equilibrio strutturale del mercato, la Commissione può decidere di ritirare quantitativi di zucchero dal mercato. Qualora si decida di procedere a un ritiro preventivo, è necessario limitare la portata dell’obbligo di cui all’articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio (1) in modo da evitare di imporre alle imprese produttrici di zucchero un obbligo di versamento del prezzo minimo per quantitativi di barbabietola corrispondenti alla totalità della loro quota, compresi i quantitativi che possono essere stati prodotti superando la soglia di ritiro.
(2) A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, la Commissione deve decidere entro la fine del febbraio 2010 se procedere a una riduzione lineare delle quote nazionali e regionali, al fine di allinearle su un livello sostenibile dopo l’estinzione del regime di ristrutturazione istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (2). Per incoraggiare una maggiore partecipazione a tale regime di ristrutturazione, si ritiene opportuno ridurre la percentuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, tenendo conto della rinuncia totale alla quota per Stato membro in virtù del regime di ristrutturazione, nonché differenziare tale percentuale per ciascuna impresa, in funzione del rispettivo sforzo di ristrutturazione.
(3) Le regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006. Tali regioni dovrebbero pertanto essere escluse dalla riduzione finale in base alla quale la Commissione può adeguare le quote dopo l’estinzione del regime di ristrutturazione.
(4) A norma dell’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 320/2006, i coltivatori di barbabietole e canne da zucchero destinate alla produzione di zucchero di quota possono presentare una domanda diretta di aiuto alla ristrutturazione a condizione che cessino le consegne di zucchero alle imprese alle quali erano vincolati da contratti di fornitura nel corso della campagna precedente. Se accettano tali domande gli Stati membri devono ridurre le quote delle imprese interessate limitatamente alla percentuale del 10 % di cui all’articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 318/2006. In tale contesto è necessario modificare il medesimo articolo in modo da consentire la riduzione definitiva delle quote assegnate alle imprese.
(5) Una sana gestione dello zucchero in regime di intervento pubblico significa che lo zucchero dovrebbe essere rivenduto sul mercato non appena le tendenze del mercato lo consentono al fine di evitare un lungo periodo di magazzinaggio con rischio di deterioramento della qualità. Si ritiene opportuno prevedere la possibilità di rivendita come zucchero industriale.
(6) A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 è possibile, se necessario, procedere al ritiro di quantitativi di zucchero dal mercato per mantenere l’equilibrio strutturale del mercato a un livello di prezzo vicino al prezzo di riferimento. Attualmente tale misura è attuata mediante la fissazione di una percentuale comune a tutti gli Stati membri da applicare all’intera produzione di quota. La recente esperienza insegna che una simile applicazione lineare può risultare controproducente perché incoraggia i produttori a produrre più del fabbisogno contrattuale per premunirsi nei confronti di un eventuale magazzinaggio obbligatorio dei quantitativi ritirati. Si considera pertanto opportuno adattare lo strumento del ritiro sostituendo la percentuale lineare con una soglia, da fissare mediante l’applicazione di un coefficiente alla quota assegnata a ciascuna impresa, il cui superamento farebbe scattare il ritiro dei quantitativi prodotti entro quota. In questo modo le imprese dovrebbero poter evitare le conseguenze di un ritiro adattando la propria produzione in modo che non superi il livello della soglia.
(7) Si considera che l’obiettivo del ritiro possa essere conseguito in condizioni migliori fissando il coefficiente di ritiro in via preventiva entro la metà di marzo della campagna di commercializzazione precedente, perché questo consentirà ai bieticoltori di adattare le semine in funzione del bilancio preventivo. Il regolamento (CE) n. 320/2006 offre la possibilità di rinunciare a quote in cambio del versamento dell’aiuto alla ristrutturazione in due fasi. I quantitativi cui si può rinunciare nella seconda fase non possono essere presi in considerazione per la fissazione del coefficiente di ritiro preventivo della campagna di commercializzazione 2008/09 in quanto i relativi dati non saranno noti prima del 16 marzo 2008, data limite per la fissazione del coefficiente. Occorrerebbe pertanto precisare che tale coefficiente deve essere applicato alle quote ancora disponibili in quel momento.
(8) Per tener conto di dati aggiornati relativi alla produzione è opportuno prevedere la possibilità di adeguare, se necessario, nel corso della campagna di commercializzazione considerata, il coefficiente di ritiro preventivo fissato nel mese di marzo.
(9) A norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006 i quantitativi ritirati che non sono stati commercializzati come zucchero o isoglucosio industriale devono essere considerati i primi quantitativi prodotti entro quota della campagna di commercializzazione successiva. Questa regola potrebbe impedire alle imprese che desiderano partecipare al regime di ristrutturazione durante le campagne di commercializzazione 2008/09 e 2009/10 di beneficiare pienamente del regime. Per evitare di ostacolare la ristrutturazione del settore dello zucchero si ritiene necessario esentare, su richiesta dell’impresa, dal ritiro nella campagna di commercializzazione 2007/08, o da un eventuale ritiro nella campagna 2008/09, le imprese che, nel corso della campagna di commercializzazione in cui si applica il ritiro, hanno ottenuto un aiuto alla ristrutturazione ai sensi del regolamento (CE) n. 320/2006 e che di conseguenza rinunceranno alla totalità della loro quota nel corso della campagna di commercializzazione successiva.
(10) Per incoraggiare una maggiore partecipazione al regime di ristrutturazione si ritiene opportuno prevedere un aumento del coefficiente relativo alla rinuncia totale alla quota per Stato membro nell’ambito del regime di ristrutturazione.
(11) I titoli di importazione nell’ambito di alcuni regimi preferenziali devono essere rilasciati esclusivamente per le raffinerie a tempo pieno nei limiti del fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 318/2006. In sede di applicazione di un ritiro non appare opportuno ridurre tale prerogativa, visto che le raffinerie non hanno la stessa possibilità delle imprese produttrici di zucchero di adattare la propria produzione alle soglie di ritiro.
(12) L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 stabilisce le regole applicabili agli accordi interprofessionali. A norma del paragrafo 6 del medesimo articolo gli accordi interprofessionali possono derogare ad alcune di queste regole. È opportuno prevedere che le imprese produttrici di zucchero che non hanno concluso contratti prima della semina per un quantitativo equivalente al loro zucchero di quota possano essere esentate dall’obbligo di versare il prezzo minimo per tutte le barbabietole trasformate in zucchero, come succedeva prima dell’applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006.
(13) L’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 prevede l’adeguamento annuale delle quote nazionali e regionali fissate nell’allegato III del medesimo regolamento, mediante l’applicazione di diversi meccanismi attraverso i quali le quote assegnate a singole imprese sono maggiorate o ridotte. Lo stesso articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 318/2006 fa riferimento anche agli articoli 14 e 19 del regolamento, che riguardano rispettivamente il riporto dello zucchero eccedente e il ritiro di zucchero dal mercato. L’applicazione di questi due articoli non comporta tuttavia aumenti o riduzioni della quota. È quindi opportuno sopprimere il riferimento
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