Council Regulation (EC) No 1341/2008 of 18 December 2008 amending Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, in respect of certain revenue-generating projects

Published date24 December 2008
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 348, 24 December 2008
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24.12.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348/19

REGOLAMENTO (CE) N. 1341/2008 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

considerando quanto segue:

(1) Il quadro regolamentare del periodo di programmazione 2007-2013 è stato preparato e negoziato con l'obiettivo di migliorare la semplificazione della programmazione e della gestione dei Fondi, l'efficacia del loro intervento e la sussidiarietà della loro attuazione.
(2) Un approccio più preciso ed esigente, basato sul calcolo della spesa massima ammissibile, è stato attuato per il trattamento dei progetti generatori di entrate, oggetto dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006 (3).
(3) Sono state messe in evidenza varie difficoltà per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 55, fra cui un onere amministrativo sproporzionato, in particolare per quanto riguarda le operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e le piccole operazioni finanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione.
(4) Tali difficoltà possono avere conseguenze che influiscono negativamente sul ritmo di gestione delle operazioni, in particolare per i progetti in settori che rappresentano priorità comunitarie come l'ambiente, l'inclusione sociale, la ricerca, l'innovazione o l'energia, nonché in termini di onere amministrativo. L'articolo 55 dovrebbe essere pertanto semplificato.
(5) La semplificazione dovrebbe essere applicata a qualsiasi progetto che fruisca di un intervento dei Fondi strutturali o del Fondo di coesione durante il periodo di programmazione 2007-2013. È quindi necessario prevedere un'applicazione retroattiva.
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (CE) n....

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