Council Regulation (EC) No 1437/2007 of 26 November 2007 amending Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy

Published date07 December 2007
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,Coordination of structural instruments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 322, 07 December 2007
L_2007322IT.01000101.xml
7.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1437/2007 DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Per le misure di intervento per le quali non è fissato un importo unitario nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato occorre adottare modalità di applicazione per quanto riguarda, in particolare, il metodo di calcolo degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese risultanti dall’immobilizzazione dei fondi necessari per l’acquisto di prodotti e il finanziamento delle spese derivanti dalle operazioni di ammasso e, se del caso, di trasformazione.
(2) Data la natura delle misure e dei programmi contemplati dalla decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), è opportuno prevedere che in casi eccezionali debitamente giustificati il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) possa finanziare determinate spese amministrative e di personale sostenute per l’attuazione di tali misure e programmi.
(3) Il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (3) stabilisce la procedura che la Commissione deve seguire per decidere la riduzione o la sospensione dei pagamenti mensili, nonché la procedura da seguire per decidere la riduzione o la sospensione dei pagamenti intermedi.
(4) A norma del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento comunitario se constata che la spesa è stata sostenuta in violazione delle norme comunitarie. Nell’ambito della procedura che determina l’esclusione dal finanziamento comunitario la Commissione, per porre rimedio alla situazione, rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato su come applicare la normativa comunitaria. Se lo Stato membro non applica tali raccomandazioni, la Commissione adotta altre decisioni per l’esclusione delle spese di cui trattasi dal finanziamento comunitario. Inoltre, in certi casi si può stabilire che le raccomandazioni della Commissione non saranno o non potranno essere attuate a brevissima scadenza.
(5) In queste circostanze, la possibilità di sospendere o ridurre i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi, prevista attualmente dal regolamento (CE) n. 1290/2005, non offre una protezione sufficiente degli interessi finanziari della Comunità. In proposito si ritiene opportuno stabilire una nuova procedura che permetta alla Commissione di sospendere o ridurre i pagamenti, in determinate situazioni, in maniera più efficace.
(6) La sospensione o la riduzione ex ante dei pagamenti nel settore agricolo potrebbe comportare implicazioni finanziarie gravi per lo Stato membro interessato. Inoltre, rispetto alla procedura prevista per la decisione sulla verifica di conformità, lo Stato membro ha possibilità limitate di difendere la propria posizione nei confronti della Commissione. Per questi motivi si dovrebbe fare ricorso alla nuova procedura di sospensione o riduzione dei pagamenti soltanto se mancano uno o più degli elementi essenziali del sistema di controllo nazionale o sono inefficaci a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate.
(7) Occorre chiarire le condizioni in cui non è ammissibile una dichiarazione intermedia di spesa per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
(8) Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia (4), impone agli Stati membri di eseguire controlli ex post su determinate spese della politica agricola comune, sostenute nell’esercizio finanziario «n», nel periodo che va dal 1o luglio dell’esercizio n + 1 al 30 giugno dell’esercizio n + 2. La relazione sulle attività di controllo svolte nel corso di tale periodo deve essere presentata alla Commissione soltanto alla fine dell’esercizio n + 2.
(9) La limitazione temporale stabilita dal regolamento (CE) n. 1290/2005 per le decisioni sulla verifica di conformità non permette, in pratica, alla Commissione di adottare una decisione sull’esclusione dal finanziamento comunitario se uno Stato membro viene meno agli obblighi di controllo che gli incombono in virtù del regolamento (CEE) n. 4045/89. Per ovviare a questo problema è opportuno che la limitazione temporale non si applichi in caso di mancata osservanza degli obblighi di controllo imposti agli Stati membri dal regolamento (CEE) n. 4045/89, a condizione che la Commissione reagisca alla relazione di uno Stato membro entro 12 mesi dal suo ricevimento.
(10) Dato che non è necessario che gli Stati membri informino la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di riutilizzare le risorse annullate o di modificare il piano di finanziamento del relativo programma di sviluppo rurale, è opportuno sopprimere la pertinente norma del regolamento (CE) n. 1290/2005.
(11) Per armonizzare le disposizioni transitorie applicabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione Orientamento, con le nuove disposizioni applicabili per il prossimo periodo di programmazione dei fondi strutturali, il regolamento (CE) n. 1290/2005 dovrebbe essere modificato in linea con il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (5).
(12) È necessario precisare la base giuridica per l’adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005. In particolare, è opportuno che la Commissione possa adottare modalità di applicazione per la pubblicazione di informazioni sui beneficiari della politica agricola comune, per le misure di intervento per le quali nell’ambito della pertinente organizzazione comune di mercato non è fissato un importo unitario, e per gli stanziamenti riportati allo scopo di finanziare i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune.
(13) Nell’ambito della revisione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
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