Council Regulation (EC) No 1472/2006 of 5 October 2006 imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitely the provisional duty imposed on imports of certain footwear with uppers of leather originating in the People's Republic of China and Vietnam

Published date31 December 2008
Subject MatterDumping,Commercial policy
L_2006275IT.01000101.xml
6.10.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 275/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1472/2006 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2006

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. MISURE PROVVISORIE

(1) Il 23 marzo 2006, con il regolamento (CE) n. 553/2006 (2) («il regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam («i paesi interessati» o «i paesi esportatori»). Tale regolamento è entrato in vigore il 7 aprile 2006.
(2) Si ricorda che l’inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2004 e il 31 marzo 2005 («periodo dell’inchiesta» o «PI») e che l’analisi delle tendenze necessarie a valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo considerato»).

2. PROCEDIMENTO SUCCESSIVO

(3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio dai paesi interessati, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni alla base del regolamento provvisorio. A tutte le parti è stato concesso un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni sulle suddette informazioni.
(4) Alcune parti interessate hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Le parti che ne avevano fatto richiesta hanno anche avuto la possibilità di essere sentite. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
(5) I servizi della Commissione hanno quindi illustrato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendevano raccomandare l'istituzione di misure antidumping definitive e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. Dopo la comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza. Sono state inoltre fornite informazioni supplementari relative a una modifica della forma delle misure prevista.
(6) Varie parti interessate hanno ribadito che i loro diritti di difesa non erano preservati poiché l’identità dei denuncianti non era stata comunicata. La questione era già stata sollevata in precedenza (cfr. considerando 8 del regolamento provvisorio). Essa è stata riesaminata nella fase definitiva e va osservato quanto segue: il volume di produzione dei denuncianti, suddiviso per paese, è stato comunicato alle parti interessate che avevano sollevato obiezioni in relazione alla loro rappresentatività. Si ritiene pertanto che il diritto di difesa delle parti interessate sia stato adeguatamente preservato. Tali informazioni sono poi state comunicate a tutte le parti interessate.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. PRODOTTO IN ESAME

(7) Si ricorda che, come indicato al considerando 10 del regolamento provvisorio, il prodotto oggetto del procedimento è costituito da calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito originarie della RPC e del Vietnam diverse dai seguenti prodotti:
calzature per lo sport ai sensi della nota di sottovoci 1 del capitolo 64 della nomenclatura combinata, ossia: i) calzature appositamente ideate per la pratica di un’attività sportiva e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili; e ii) calzature per il pattinaggio, lo sci, il surf da neve, la lotta, il pugilato e il ciclismo,
pantofole ed altre calzature da camera (classificate ai codici NC 6403 59 50, 6403 99 50 ed ex 6405 10 00),
calzature con puntale protettivo, ossia calzature munite di un puntale protettivo e dotate di una resistenza all’impatto di almeno 100 joule (3) (classificate ai seguenti codici NC: ex 6403 30 00, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 e ex 6405 10 00).
(8) In base agli elementi di cui ai considerando da 12 a 27 del regolamento provvisorio, è stato inoltre provvisoriamente deciso di escludere da tale definizione alcune calzature sportive ad alto contenuto tecnologico, le cosiddette «STAF» (Special Technology Athletic Footwear).
(9) È stato inoltre deciso di trattare provvisoriamente le calzature per bambini come parte del prodotto in esame, con riserva dei futuri sviluppi dell’inchiesta e delle considerazioni elaborate nella fase definitiva del procedimento.
(10) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sulle suddette questioni specifiche. Tenuto conto delle osservazioni da esse formulate relativamente a quanto sopra e delle ulteriori richieste di esclusione di altri tipi specifici di calzature, di seguito si analizzano dettagliatamente le obiezioni presentate.

1.1. Calzature sportive con tecnologie speciali («STAF»)

(11) Si ricorda che le STAF, quali definite al considerando 13 del regolamento provvisorio, sono state escluse dalla definizione del prodotto in esame.
(12) Tale esclusione si basa sul fatto che questo tipo di calzature presenta caratteristiche fisiche e tecniche di base diverse, è commercializzato attraverso canali di vendita diversi, è destinato ad un uso finale diverso ed è percepito diversamente dai consumatori.
(13) L’industria comunitaria delle calzature ha contestato l’esclusione delle STAF dalla definizione del prodotto, affermando che le calzature STAF sono commercializzate attraverso gli stessi canali di vendita del prodotto in esame e sono percepite dai consumatori allo stesso modo. Qualora le calzature STAF debbano comunque essere escluse dalla definizione del prodotto in esame, è stato inoltre sottolineato che il loro valore minimo, pari a 9 EUR nell’attuale definizione TARIC, dovrebbe essere aumentato per tenere conto della svalutazione del dollaro nei confronti dell’euro avvenuta nel corso degli anni.
(14) In risposta a tali osservazioni, si fa notare anzitutto che l’industria comunitaria non ha contestato il fatto che le STAF presentino caratteristiche fisiche e tecniche di base diverse. In secondo luogo, per quanto riguarda i canali di vendita, l’uso, la percezione da parte dei consumatori e l’andamento delle importazioni, l’industria comunitaria delle calzature non ha presentato alcuna argomentazione debitamente documentata tale da modificare le conclusioni di cui ai considerando da 15 a 18 del regolamento provvisorio. La richiesta di aumentare la soglia dei 9 EUR, inoltre, non è stata ulteriormente corroborata da alcun elemento di prova.
(15) Numerosi importatori hanno chiesto una diminuzione del valore minimo delle STAF da 9 EUR a 7,50 EUR, a causa principalmente delle diverse circostanze dovute all’adozione di processi produttivi che permettono di ridurre i costi.
(16) Anche queste osservazioni sono state oggetto di un’analisi approfondita. Si ricorda che la soglia dei 9 EUR è stata fissata nella nomenclatura TARIC nel 1994, quando le STAF sono state introdotte nel quadro del contingente applicato alle calzature originarie della Cina, vale a dire dodici anni fa. Gli importatori hanno inoltre fornito sufficienti prove del fatto che le nuove tecnologie di produzione hanno permesso sia una riduzione significativa dei costi delle STAF per unità che una riduzione delle perdite di materiali ed energia. Insieme all’aumento della concorrenza dovuto a una maggiore offerta di calzature STAF, fattore che ha ulteriormente contribuito alla diminuzione dei prezzi, questa evoluzione ha in effetti un impatto sul livello dei prezzi rispetto alla situazione di dodici anni fa che non può essere trascurato. Una riduzione moderata di 1,5 EUR della soglia fissata per le calzature STAF è ritenuta ragionevole e necessaria per riflettere tali cambiamenti.
(17) Vari esportatori hanno inoltre affermato che la definizione delle STAF doveva essere ampliata per includere tutte le calzature con tomaie di cuoio e suole in etilene-acetato di vinile (EVA) e/o a stampaggio diretto.
(18) In risposta a tali osservazioni, occorre tuttavia sottolineare che l’uso della tecnica a stampaggio EVA in quanto tale non permette una distinzione chiara fra il prodotto finale e il prodotto in esame. È stato inoltre spiegato che la tecnica di stampaggio, quale applicata alle suole EVA, può essere impiegata anche per calzature che chiaramente non sono di tipo STAF. Non sono stati inoltre forniti elementi di prova
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