Council Regulation (EC) No 1527/2007 of 17 December 2007 amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products

Published date31 December 2007
Subject MatterCustoms duties: suspensions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 349, 31 December 2007
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31.12.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 349/7

REGOLAMENTO (CE) N. 1527/2007 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1255/96 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) È nell’interesse della Comunità sospendere, parzialmente o totalmente, i dazi autonomi della tariffa doganale comune per sessantasei prodotti nuovi che non figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 del Consiglio (1).
(2) Occorre stralciare dall’elenco cinque prodotti che attualmente figurano nell’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 perché non è più nell’interesse comunitario mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per questi prodotti.
(3) Inoltre, per alcuni prodotti occorre modificare la descrizione per tenere conto della loro evoluzione tecnica e delle tendenze economiche del mercato. Questi prodotti dovrebbero essere considerati come stralciati dall’elenco e dovrebbero quindi essere reintrodotti nell’elenco come prodotti nuovi.
(4) Per maggiore chiarezza, tenuto conto delle numerose modifiche che entreranno in vigore il 1o gennaio 2008, è opportuno sostituire l’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 con una versione completamente nuova, che abbia effetto a decorrere dalla stessa data, nella quale le voci nuove e modificate siano indicate con un asterisco.
(5) L’esperienza ha dimostrato che occorre prevedere una data di scadenza delle sospensioni elencate nel regolamento (CE) n. 1255/96, per far sì che si tenga conto dei cambiamenti di carattere tecnologico ed economico. Tale esigenza non dovrebbe escludere la cessazione anticipata di talune misure o la loro proroga oltre la scadenza, qualora vengano addotte ragioni economiche, in conformità ai principi stabiliti nella comunicazione della Commissione del 1998 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (2).
(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1255/96.
(7) Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.
(8) Poiché i periodi di validità stabiliti nel presente regolamento devono prendere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri immediatamente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1255/96 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Le sospensioni temporanee dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti elencati nell’allegato si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Esse scadono alla data di cui all’allegato.

Articolo 3

Le sospensioni dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per i prodotti dei codici TARIC 2903399020, 2932298575, 2933199010, 2933399970, 3920621961 e 3920621963 sono soppresse con effetto dal 1o gennaio 2008.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1) GU L 158 del 29.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 729/2007 (GU L 166 del 28.6.2007, pag. 4).

(2) GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.


ALLEGATO

Codice NC TARIC Designazione delle merci Aliquota dei dazi autonomi Periodo di validità
ex 0302 69 99 ex 0303 79 98 10 10 Storioni, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1) (3) 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0302 69 99 20 Ciclotteri (Cyclopterus lumpus), con le loro uova, freschi o refrigerati, destinati alla trasformazione (1) 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0302 69 99 ex 0303 79 98 30 20 Lutianido (Lutjanus purpureus), fresco, refrigerato o congelato, destinato alla trasformazione (1) (2) 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0302 70 00 ex 0303 80 90 ex 0303 80 90 ex 0303 80 90 11 31 41 83 89 10 14 19 Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0303 11 00 ex 0303 11 00 ex 0303 19 00 ex 0303 19 00 12 18 12 18 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), congelati, decapitati, destinati all’industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (1) 0 % 1.1.2008-31.12.2008
(4)ex 0304 19 39 ex 0304 19 99 ex 0304 29 61 ex 0304 99 99 45 60 10 31 Filetti e carne di spinaroli (Squalus acanthias), freschi, refrigerati o congelati 6 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 ex 0305 20 00 11 18 19 21 30 Uova di pesce, salate o in salamoia 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0306 19 90 ex 0306 29 90 10 10 «Krill», destinato alla trasformazione (1) 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0603 90 00 ex 0604 99 90 10 10 Fiori, boccioli di fiori, fogliame, foglie e altre parti di piante, non altrimenti preparati che essiccati, tinti o imbianchiti, destinati ad essere utilizzati nella fabbricazione di pot-pourri della sottovoce 3307 49 00 (1) 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0710 21 00 10 Piselli da granella della specie Pisum sativum della varietà Hortense axiphium, congelati, aventi uno spessore totale uguale o inferiore a 6 mm, destinati ad essere utilizzati, nei loro baccelli, per la fabbricazione di piatti preparati (1) (2) 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0710 80 95 50 Germogli di bambù, congelati, non condizionati per la vendita al minuto 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0711 59 00 11 Funghi, esclusi i funghi dei generi Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum e Tricholoma, temporaneamente conservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, destinati all’industria delle conserve alimentari (1) 0 % 1.1.2008-31.12.2011
ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00 10 10 31 Funghi, esclusi i funghi del genere Agaricus, disseccati, presentati interi, a fette o in pezzi riconoscibili, destinati a subire qualsiasi lavorazione, escluso il semplice ricondizionamento per la vendita al minuto (1) (2) 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0804 10 00 10 Datteri freschi o secchi, non condizionati per la vendita al minuto 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0810 40 50 10 Frutti del Vaccinium macrocarpon, freschi 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0810 90 95 10 Frutti della rosa canina, freschi 0 % 1.1.2008-31.12.2008
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95 69 Frutti del genere Vaccinium, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0811 90 95 20 «Boysenberries», congelati, senza aggiunta di zucchero, non condizionati per la vendita al minuto 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0811 90 95 30 Ananas (Ananas comosus), in pezzi, congelato 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 0811 90 95 40 Frutti della rosa canina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30 10 10 10 10 10 10 Olio di palma, olio di cocco (olio di copra), olio di palmisti, destinati alla fabbricazione di:
acidi grassi monocarbossilici industriali della sottovoce 3823 19 10,
miscele di esteri metilici di acidi grassi della sottovoce 3824 90 91,
esteri metilici di acidi grassi delle voci 2915 o 2916,
acido stearico della sottovoce 3823 11 00 o
prodotti della voce 3401
(1)
0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 1515 90 99 92 Olio vegetale, raffinato, contenente, in peso, 35 % o più e non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più e non più di 50 % di acido docosaesaenoico 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 1517 90 99 10 Oli vegetali, raffinati, contenenti, in peso, 35 % o più ma non più di 50 % di acido arachidonico o 35 % o più ma non più di 50 % di acido docosaesaenoico e standardizzati con olio di girasole ad alto contenuto oleico (HOSO) 0 % 1.1.2008-31.12.2011
ex 1518 00 91 10 Olio di soia modificato con acido maleico, destinato alla fabbricazione di prodotti cosmetichi (1) 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 1604 11 00 ex 1604 20 10 20 20 Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), destinati all’industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare (1) 0 % 1.1.2008-31.12.2008
ex 1604 30 90 10 Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione (1) 0 % 1.1.2008-31.12.2008
(4)ex 1605 10 00 ex 1605 10 00 11 19 Granchi della specie «King» (Paralithodes camchaticus), «Hanasaki» (Paralithodes brevipes), «Kegani» (Erimacrus isenbecki), «Queen» e «Snow» (Chionoecetes spp.), «Red» (Geryon quinquedens), «Rough stone» (Neolithodes asperrimus), Lithodes
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