Council Regulation (EC) No 1562/2006 of 5 October 2006 concerning the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Seychelles

Published date01 August 2007
Subject Matterrelazioni esterne,politica della pesca,Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP),relations extérieures,politique de la pêche,Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
20.10.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1562/2006 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2006

relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1) Con il regolamento (CEE) n. 1708/87 del Consiglio (2) la Comunità ha approvato un accordo con la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle. Nell’ambito di tale accordo le due parti hanno condotto negoziati ai fini della sua sostituzione con un accordo di partenariato nel settore della pesca.
(2) In seguito a tali negoziati, nel marzo 2005 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca.
(3) L’accordo di partenariato nel settore della pesca prevede un rafforzamento della cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini della conservazione e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, nonché forme di associazione tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.
(4) È opportuno approvare detto accordo.
(5) Con l’entrata in vigore del nuovo accordo, il regolamento (CEE) n. 1708/87 diventerà obsoleto. Per motivi di chiarezza occorre pertanto abrogare detto regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle (in seguito denominato «accordo»).

Il testo dell’accordo è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1708/87 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI


(1) Parere reso il 6 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 160 del 20.6.1987, pag. 1.



20.10.2006 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 290/2

ACCORDO DI PARTENARIATO

nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica delle Seicelle

LA COMUNITÀ EUROPEA,

in seguito denominata «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA DELLE SEICELLE,

in seguito denominata «Seicelle»,

in seguito denominate «parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e le Seicelle, in particolare nell’ambito dell’accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

VISTE le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per la pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, all’instaurazione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

DECISE, a tal fine, a stabilire un dialogo volto a definire una politica settoriale della pesca nelle Seicelle e a identificare le modalità atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità nelle acque delle Seicelle e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali acque;

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la creazione e lo sviluppo di società miste tra imprese delle due parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile nelle acque delle Seicelle, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e sviluppare il settore della pesca nelle Seicelle,
le condizioni per l’accesso delle navi della Comunità alle acque delle Seicelle,
le modalità di controllo della pesca nelle acque delle Seicelle, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,
le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore alieutico e attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

a) «autorità delle Seicelle»: l’autorità
...

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