Council Regulation (EC) No 1922/2004 of 25 October 2004 adopting autonomous and transitional measures to open a Community tariff quota for the import of live bovine animals originating in Switzerland

Published date31 December 2008
Subject MatterBeef and veal,Customs duties: Community tariff quotas,Commercial policy
L_2004331IT.01000701.xml
5.11.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 331/7

REGOLAMENTO (CE) N. 1922/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

che adotta misure autonome e transitorie relative all’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di bovini vivi originari della Svizzera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione elvetica hanno convenuto, in occasione del vertice bilaterale del 19 maggio 2004, sul principio del reciproco mantenimento, in seguito all’allargamento dell’UE, dei flussi commerciali conformi alle preferenze concesse precedentemente in virtù degli accordi bilaterali tra la Svizzera e i nuovi Stati membri. Le parti hanno pertanto convenuto di procedere all’adeguamento delle concessioni tariffarie nel quadro dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica sul commercio di prodotti agricoli (1) (in appresso denominato «l’accordo»), entrato in vigore il 1o giugno 2002. L’adeguamento di tali concessioni, elencate negli allegati 1 e 2 dell’accordo, comprende tra l’altro l’apertura di un contingente tariffario comunitario per l’importazione di bovini vivi di peso superiore a 160 kg.
(2) Le parti hanno convenuto di evitare ogni interruzione degli scambi. Occorre un certo tempo perché sia portata a termine la procedura per l’adozione bilaterale di una decisione recante modifica degli allegati 1 e 2 dell’accordo. Affinché il contingente possa essere utilizzato in attesa dell’entrata in vigore della suddetta decisione, nonché a fini di semplificazione, è opportuno aprire tale contingente tariffario a titolo autonomo e transitorio.
(3) Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare le disposizioni necessarie per la gestione del contingente, devono essere adottate in conformità dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2).
(4) Per poter fruire del contingente tariffario in questione, la
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