Council Regulation (EC) No 1947/2005 of 23 November 2005 on the common organisation of the market in seeds and repealing Regulations (EEC) No 2358/71 and (EEC) No 1674/72

Published date29 November 2005
Subject MatterSeeds and seedlings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 312, 29 November 2005
L_2005312IT.01000301.xml
29.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 312/3

REGOLAMENTO (CE) N. 1947/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2005

relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1674/72

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) Al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe accompagnarsi l’instaurazione di una politica agricola comune e quest’ultima dovrebbe comportare in particolare un’organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere forme diverse secondo i prodotti.
(2) Il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (3), è stato più volte modificato in maniera sostanziale, in particolare nel quadro del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4). Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2358/71 e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(3) Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell’aiuto nel settore delle sementi (5), sono state riprese nelle modalità di applicazione di cui al capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (6). È opportuno pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1674/72.
(4) Per seguire l’andamento degli scambi commerciali di sementi con i paesi terzi, è opportuno prevedere un regime di titoli d’importazione abbinato alla costituzione di una cauzione a garanzia dell’esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti.
(5) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione relativamente alle merci importate da paesi terzi.
(6) In circostanze eccezionali, il mercato interno e il meccanismo dei dazi doganali potrebbero non operare adeguatamente. Per non lasciare, in una simile evenienza, il mercato comunitario indifeso di fronte alle perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno autorizzare la Comunità a adottare senza indugio tutte le misure necessarie. Tali misure dovrebbero rispettare gli obblighi internazionali cui è soggetta la Comunità.
(7) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato unico nel settore delle sementi. Le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato dovrebbero pertanto applicarsi ai prodotti disciplinati dall’organizzazione comune dei mercati considerata. Sin dalla sua adesione, tuttavia, con riserva di autorizzazione da parte della Commissione, la Finlandia può concedere aiuti rispettivamente per alcuni quantitativi di sementi e per alcuni quantitativi di sementi di cereali prodotti in questo solo Stato membro a motivo delle sue condizioni climatiche specifiche.
(8) L’evoluzione continua del mercato comunitario nel settore delle sementi esige che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati relativi a tale evoluzione.
(9) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

È istituita un’organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi che disciplina i seguenti prodotti:

Codice NC Designazione delle merci
0712 90 11 Granturco dolce ibrido destinato alla semina
0713 10 10 Piselli (pisum sativum) destinati alla semina
ex 0713 20 00 Ceci destinati alla semina
ex 0713 31 00 Fagioli della specie Vigna mungo (L.) Hepper o Vigna radiata (L.) Wilczek destinati alla semina
ex 0713 32 00 Fagioli adzuki (Phaseolus o Vigna angularis) destinati alla semina
0713 33 10 Fagioli (Phaseolus vulgaris) destinati alla semina
ex 0713 39 00 Altri fagioli destinati alla semina
ex 0713 40 00 Lenticchie destinate alla semina
ex 0713 50 00 Fave (Vicia faba, var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor) destinate alla semina
ex 0713 90 00 Altri legumi a guscio secchi destinati alla semina
1001 90 10 Spelta destinata alla semina
ex 1005 10 Granturco ibrido da semina
1006 10 10 Risone (riso «paddy») destinato alla semina
1007 00 10 Sorgo a grani ibrido destinato alla semina
1201 00 10 Fave da soia, anche frantumate, destinate alla semina
1202 10 10 Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT