Council Regulation (EC) No 1952/2005 of 23 November 2005 concerning the common organisation of the market in hops and repealing Regulations (EEC) No 1696/71, (EEC) No 1037/72, (EEC) No 879/73 and (EEC) No 1981/82

Published date30 November 2005
Subject MatterHops
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 314, 30 November 2005
L_2005314IT.01000101.xml
30.11.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 314/1

REGOLAMENTO (CE) N. 1952/2005 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 2005

relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1696/71, (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 36 e l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (3), è stato più volte modificato in maniera sostanziale, in particolare nel quadro del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (4). Per motivi di chiarezza è quindi necessario abrogare e sostituire il regolamento (CEE) n. 1696/71.
(2) Occorre del pari abrogare il regolamento (CEE) n. 1037/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, che fissa le norme generali relative alla concessione e al finanziamento dell’aiuto ai produttori di luppolo (5), il regolamento (CEE) n. 1981/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce l’elenco delle regioni della Comunità nelle quali unicamente le associazioni riconosciute di produttori di luppolo beneficiano dell’aiuto alla produzione (6), e il regolamento (CEE) n. 879/73 del Consiglio, del 26 marzo 1973, relativo alla concessione e al rimborso degli aiuti accordati dagli Stati membri alle associazioni riconosciute di produttori nel settore del luppolo (7), i quali sono diventati obsoleti in seguito all’adozione del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, poiché la Slovenia prevede di applicare il regime di pagamento unico solo a partire dal 1o gennaio 2007, l’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 e i regolamenti (CEE) n. 1037/72 e (CEE) n. 1981/82 devono continuare ad applicarsi alla Slovenia per il raccolto 2006.
(3) I succhi e gli estratti vegetali di luppolo e il luppolo stesso sono prodotti ampiamente intercambiabili. Per consentire la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato e garantire piena efficacia alla politica agricola comune nel settore del luppolo, è necessario estendere ai succhi e agli estratti vegetali di luppolo le misure relative agli scambi con i paesi terzi e le norme di commercializzazione stabilite per il luppolo.
(4) Al fine di garantire un equo tenore di vita ai produttori, il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha stabilito regimi di aiuti a favore di taluni settori, tra cui quello del luppolo.
(5) È opportuno perseguire una politica della qualità sul piano comunitario applicando disposizioni relative alla certificazione, corredate di norme che vietino in linea di massima la commercializzazione dei prodotti per i quali non sia stato rilasciato il certificato o, per i prodotti importati, che non rispondano a caratteristiche qualitative minime equivalenti.
(6) Per stabilizzare i mercati e per assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, è necessario promuovere la concentrazione dell’offerta e l’adattamento in comune, da parte degli agricoltori, delle loro produzioni alle esigenze del mercato.
(7) A tal fine, l’associazione degli agricoltori in seno ad organismi che prevedono per gli aderenti l’obbligo di conformarsi a talune discipline comuni è atta ad agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato.
(8) Per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e per assicurare l’unità e l’efficacia dell’azione intrapresa, occorre fissare per l’insieme della Comunità i requisiti che devono soddisfare le associazioni di produttori per essere riconosciute dagli Stati membri. Per conseguire un’efficace concentrazione dell’offerta, è necessario in particolare che le associazioni comprovino una sufficiente dimensione economica e che l’insieme della produzione dei produttori venga immesso sul mercato dall’associazione, direttamente o tramite i produttori secondo norme comuni.
(9) Le misure previste dovrebbero permettere di predisporre un regime d’importazione che non implichi altre misure all’infuori dell’applicazione della tariffa doganale comune.
(10) Tutte queste misure dovrebbero consentire di rinunciare all’applicazione di ogni restrizione quantitativa alle frontiere esterne della Comunità. Eccezionalmente, tale meccanismo può tuttavia rivelarsi inoperante. Per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie. È opportuno che tali misure siano conformi agli obblighi internazionali della Comunità.
(11) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso dalla concessione di aiuti nazionali. È opportuno pertanto che le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato si applichino ai prodotti disciplinati dall’organizzazione comune dei mercati considerata.
(12) L’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CEE) n. 1696/71 ha evidenziato la necessità di avere a disposizione strumenti che permettano un intervento preventivo, qualora si presenti il rischio di eccedenze strutturali o di una perturbazione del mercato.
(13) È utile disporre di informazioni sufficienti sulla situazione e sulle prospettive di evoluzione del mercato nella Comunità. È opportuno pertanto prevedere nella Comunità la registrazione di tutti i contratti per la fornitura del luppolo prodotto.
(14) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).
(15) Il passaggio dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/71 a quelle contenute nel presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento. Per far fronte a tali difficoltà è opportuno autorizzare la Commissione ad adottare disposizioni transitorie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

1. È istituita un’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, che disciplina la commercializzazione, le associazioni di produttori e gli scambi con i paesi terzi relativamente ai seguenti prodotti:

Codice NC Designazione delle merci
1210 Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina

2. Le disposizioni del presente regolamento relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:

Codice NC Designazione delle merci
1302 13 00 Succhi ed estratti vegetali di luppolo

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

a) «luppolo»: le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;
b) «luppolo in polvere»: il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;
c) «luppolo in polvere arricchito di luppolina»: il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;
d) «estratto di luppolo»: i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;
e) «prodotti miscelati di luppolo»: la miscela di due o più dei prodotti di cui alle lettere da a) a d).

Articolo 3

Il presente regolamento lascia impregiudicate le misure previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

CAPO II

COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 4

1. I prodotti di cui all’articolo 1, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti ad una procedura di certificazione.

2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3. Nel certificato devono essere indicati almeno:

a) il luogo/i luoghi di produzione del luppolo;
b) l’anno/gli anni di raccolta;
c) la/le varietà.

Articolo 5

1. I prodotti di cui all’articolo 1 possono essere commercializzati o esportati soltanto previo rilascio del certificato di cui all’articolo 4.

Nel caso di prodotti importati di cui all’articolo 1, l’attestato di cui all’articolo 9, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato.

2. Possono essere adottate misure derogatorie al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’articolo 16, paragrafo 2:

a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; o
b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

Le misure di cui al primo comma:

a) non devono arrecare danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT